COSENZA – Con riferimento all’Operazione Lockdown della Procura di Cosenza, per cui venne data esecuzione alla misura cautelare in data 25 luglio 2024, si rappresenta che l’indagato Critelli Francesco Paco, agli arresti domiciliari, oggi è stato scarcerato. È quanto fa sapere l’avvocato del 40enne Osvaldo A. Rocca. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto il riesame del legale ed ha annullato l’ordinanza di Custodia del GIP di Cosenza (a firma del Dott. Cosenza) per carenza delle esigenze cautelari e per la carenza di ogni attuale pericolo.
“In punto di fatto si evidenzia che il CRITELLI Francesco Paco era stato indicato come soggetto attiguo alle figure dei Sigg.ri IUELE Idolo e Andrea e quale fidato collaboratore degli stessi avrebbe svolto, in seguito a precise direttive degli stessi, attività di spaccio per loro conto. In molte captazioni l’Idolo (che abitava un piano sopra) chiedeva al Critelli di aprire il portone o vedere chi fosse (perchè il citofono dell’Idolo Iuele è da sempre fuoriuso) oppure “sali che pesiamo i croccantini” “facciamo una copia delle chiavi” “porto il cane a spasso” (perchè l’Idolo aveva ben 5 pitbull in casa… semplici rapporti di vicinato che però sono stati travisati, secondo noi, dall’Autorità Inquirente”.
“Alcuni soggetti (4 precisamente) riferiscono di avere acquistato dal Critelli sostanza al prezzo di 15 euro… ma non v’è alcuna captazione in tal senso, nè alcun verbale di OCP (appostamento o pedinamento). Critelli è da sempre un semplice assuntore di sostanza leggera, ma tutte queste censure saranno svolte nel processo dibattimentale.
Il Riesame, invece, ha ritenuto che manchino le esigenze cautelari nonché alcun attualità rispetto ai fatti in contestazione (2021/2021) e per questi motivi ha annullato l’ordinanza di custodia, ritenendo che il GIP doveva motivare con precisione e puntualità sulle esigenze di limitare la libertà personale del prevenuto, senza rifugiarsi in affermazioni di stile e generiche.
“Senza voler fare polemica – evidenzia il legale – si ritiene che la privazione della libertà personale di chiunque, debba originare da esigenze di cautela chiare e lineari, senza che la custodia preventiva possa essere una pena “anticipata”, ma serve e deve servire a prevenire in concreto la reiterazione di condotte. Il Giudice ha l’obbligo di privare della libertà solo DOPO avere spiegato in concreto come il prevenuto possa proseguire nella condotta criminosa. Laddove il GIP, invece, asetticamente si riporti a generiche motivazioni sulla gravità indiziaria e sul pericolo che possa protrarsi la condotta delittuosa, ci troviamo allora di fronte ad un arbitrio. Inammissibile in uno Stato di Diritto (o che si fregi di tale titolo…). Da oggi il Critelli Francesco Paco è libero”.