RENDE (CS) – Con ordinanza firmata dalla commissione straordinaria del Comune di Rende, anche in qualità di Autorità Comunale di protezione Civile, viene ordinato, ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle sterpaglie, dei residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicenti al fine di prevenire incendi.
Considerato che una parte rilevante degli incendi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall’accensione impropria di fuochi e che la crescita di arbusti, rovi e sterpaglie in aree trascurate o completamente abbandonate, oltre ad aumentare considerevolmente il rischio incendi, causa problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque superficiali e crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti e animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone. Per questo viene ribadita la necessità di mantenere costantemente pulite e curate le aree del territorio comunale.
Pulizia periodica dei terreni, siepi pulite e rami tagliati
Nell’ordinanza viene evidenziato che tali interventi dovranno comunque essere effettuati periodicamente in modo da garantire la completa pulizia dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio di erbe, sterpaglie, pulizia dei terreni e delle aree, dovrà essere rimosso dagli interessati con divieto assoluto di deposito nei contenitori per la raccolta dei rifiuti o in prossimità degli stessi. Materiale che dovrà essere conferito in conformità con alle vigenti normative presso gli impianti appositamente autorizzati. Viene altresì ordinato ai proprietari di fondi confinanti con la strada di:
– mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada
– tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità alla distanza e all’angolazione necessaria). P
Divieto assoluto di accendere fuochi
Durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e fino alla data del 30 settembre 2024:
– accendere fuochi di ogni genere, compressi quelli di picnic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dal Comune
– Far brillare mine o usare esplosivi
– usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli
– usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace
– tenere in esercizio fornaci discariche pubbliche e/ provate
– fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio
– inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specie se catalitica) a contatto con l’erba secca
– abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive
Bruciature delle stoppie ma a specifiche condizioni
Durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e fino alla data del 30 settembre 2024, ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni seminativi confinanti con le aree boschive e pascoli naturali viene concesso di poter praticare la bruciature delle stoppie, a condizioni che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura, una “fascia protettiva” per tutta l’estensione, direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà , per una larghezza non inferiore a 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti. Ovvero, la formazione intorno a cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi altra costruzione, di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume vegetale larga almeno 10 metri.
Le regole per campeggi, alberghi e villaggi turistici
Viene altresì ordinato ai proprietari e conduttori di villaggi turistici, campeggi e alberghi di realizzare, tempestivamente, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità , anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterna e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuori strada per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
Multe e sanzioni
In caso di mancato diserbo delle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, previste sanzioni fino a 700 €, per la mancata pulizia delle aree nei terreni ubicati nell’agglomerato urbano multe di 500 € mentre per i terreni ubicati fuori dall’agglomerato urbano la sanzione sarà di 250 €. Nel caso di procurato incendio previste sanazioni da un minimo do 1.000 ad un massimo di 10mila euro.Â