La sezione disciplinare del Tribunale federale ha comminato una pesantissima ammenda al Cosenza Calcio ed al presidente Eugenio Guarascio per non aver partecipato all’incontro sul doping lo scorso 31 marzo 2014. A fine Luglio era arrivato il deferimento
Roma – Niente penalizzazione in classifica. Alla fine il Cosenza Calcio ed il presidente Eugenio Guarascio sono stati pesantemente multati dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale della F.I.G.C., per non aver partecipato all’incontro (obbligatorio) sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Pro lo scorso 31 marzo 2014. Il 21 luglio il Procuratore Federale Vicario, a seguito di segnalazione della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi della FIGC, aveva deferito all’allora Commissione Disciplinare Nazionale la società ed il presidente. Una mancanza grave, che sarebbe potuta costare carissimo, visto che il rischio era quello di vedersi comminati uno o più punti di penalizzazione da scontare in questa stagione. La società rossoblu e il presidente hanno così depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS (di vecchia formulazione). La sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale ha infine disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni: 15.000 € di multa alla società Cosenza Calcio e 5.000 € al presidente Eugenio Guarascio.
Questo il testo del comunicato emesso dal Tribunale federale nazionale
“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Eugenio Guarascio e la Società Cosenza Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Eugenio Guarascio, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 5.000,00 (euro cinquemila/00); pena base per la Società Cosenza Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 15.000,00 (euro quindicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
– ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico del Sig. Eugenio Guarascio;
– ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a carico della Società Cosenza Calcio Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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