Violenze ai medici, stretta del Governo: arresto in flagranza. Fino 5 anni per chi devasta gli ospedali

"Arresto obbligatorio in flagranza per chi compie atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all'assistenza, con la possibilità anche di arresto in flagranza differita di 48"

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ROMA – Arresto obbligatorio in flagranza per chi compie atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all’assistenza, con la possibilità anche di arresto in flagranza differita di 48 ore laddove sia disponibile la documentazione, per esempio video, che attesti il reato; Reclusione fino a cinque anni e multa fino a 10mila euro per chi danneggia beni all’interno di strutture sanitarie e o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, compresi beni di medici e personale sanitario. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite. Arriva il giro di vite promesso dal Governo per dare un freno definitivo alle tante, troppe aggressioni al personale sanitario.

Il decreto legge modifica gli articoli del codice di procedura penale 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 382 bis (arresto in flagranza differita): si estende l’arresto obbligatorio in flagranza anche agli atti di violenza che causano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture. Inoltre si applica l’arresto obbligatorio in flagranza, anche “differito”, ossia nelle quarantotto ore successive alla condotta delittuosa inequivocabilmente provata da documentazione videofotografica. È intenzione del governo, inoltre, prevedere nella prossima legge di Bilancio una norma che avrà adeguata copertura finanziaria per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie maggiormente interessati da queste violenze”.

Sono queste le principali misure contenute nello schema di decreto legge per contrastare la violenza nei confronti dei professionisti sanitari a cui sta lavorando il Governo. “Oggi abbiamo dato un’altra risposta concreta a tutela di tutti gli operatori del settore“, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, al termine del Cdm. “Abbiamo mantenuto un impegno preso con chi ogni giorno si dedica con competenza e dedizione alla cura dei cittadini e non merita di essere oggetto di violenza”, ha continuato Schillaci.

Tutti gli articolo del nuovo decreto

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 635 del codice penale)
Viene qui prevista una novella al codice penale. Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater (lesioni a danno di esercenti la professione sanitaria), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)
Modificato anche l’articolo 380 del codice penale, al comma 2. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali con reclusione da due a cinque anni; e arresto in flagranza in caso di danneggiamento di materiale destinato al servizio sanitario o socio-sanitario.

Viene poi aggiunto un comma 1 bis all’articolo 382 bis del codice penale introducendo l’arresto in flagranza differita in caso di aggressione a esercenti la professione sanitaria e danneggiamento di attrezzature destinate all’assistenza sanitaria. Questo avverrà “sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Articolo 3 (Misure applicative dell’articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113)
Al fine di armonizzare sull’intero territorio nazionale le misure applicative in tema di prevenzione a episodi di aggressione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, dovrà adottare apposite linee guida anche con riguardo all’utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera li personale sanitario e socio-sanitario. I sistemi di videosorveglianza installati nelle strutture sanitarie dovranno essere segnalati con appositi cartelli informativi.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)
Dalle disposizioni presenti nel decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Entrata in vigore)
Il decreto entra in vigore il giorno successi alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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