COSENZA – Elezioni amministrative 2024 ci siamo. In concomitanza delle elezioni europee e delle regionali in Piemonte, si vota anche per rinnovare 3.715 amministrazioni comunali in tutta Italia. In Calabria i comuni al voto sono 135: 19 i comuni al voto in provincia di Catanzaro, 65 in provincia di Cosenza, 11 in provincia di Crotone, 13 in quella di Vibo valentia e, infine, 27 in provincia di Reggio Calabria. Sono 3 i comuni sopra i 15mila abitanti che si recheranno alle urne: Montalto Uffugo e Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia unica città capoluogo al voto. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno (dalle ore 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle 23), in concomitanza con le elezioni europee.
Elezioni amministrative 2024: I Comuni del Cosentino alle urne
Ecco tutti i comuni al voto: Acquaformosa (1.001), Acquappesa (1.743), Alessandria del Carretto (362), Altomonte (4.074), Amendolara (***al voto per la scomparsa del sindaco Pasquale Aprile) (2.760), Aprigliano (2.384), Bianchi (1.210), Bocchigliero (1.091), Buonvicino (2.048), Caloveto (1.131), Castiglione Cosentino (2.652), Cerchiara di Calabria (2.184), Cervicati (786), Civita (822), Colosimi (1.158), Corigliano-Rossano (74.173), Cropalati (1.017), Crosia (9.630), Diamante (5.084), Domanico (904), Figline Vegliaturo (1.113), Firmo (1.880), Fiumefreddo Bruzio (2.799), Frascineto (1.927), Grimaldi (1.536), Laino Borgo (1.737), Laino Castello (789), Lappano (884), Lattarico (3.774), Longobardi (2.326), Malvito (1.661)
Mendicino (***dimissioni del sindaco Palermo) (9.208), Mongrassano (1.479), Montalto Uffugo (20.159), Montegiordano (1.595), Morano Calabro (3.944), Mottafollone (1.094), Nocara (325), Oriolo (1.885), Paludi (1.014), Parenti (2.031), Pedivigliano (744), Rocca Imperiale (3.226), Rose (4.164), Roseto Capo Spulico (1.859), Rota Greca (1.011), San Basile (954), San Benedetto Ullano (1.390), San Donato di Ninea (1.131), San Giorgio Albanese (1.336), San Marco Argentano (6.942), Santa Caterina Albanese (1.128), Santa Domenica Talao (1.140), Santa Maria del Cedro (4.949), Santa Sofia d’Epiro (2.205), Santo Stefano di Rogliano (1.704), Scigliano (1.116), Spezzano Albanese (6.636), Tarsia (1.878), Terranova da Sibari (4.622), Torano Castello (4.343), Trebisacce (***Comune sciolto dopo la sfiducia al sindaco Alex Aurelio) (8.593), Vaccarizzo Albanese (1.029), Verbicaro (2.674) e Villapiana (*** Comune sciolto dopo la sfiducia al sindaco Paolo Montalti) (5.439).
Al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale
Per votare è necessario recarsi alla propria sezione elettorale (indicata nella tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori due documenti:
- La tessera elettorale, con la quale si attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso di deterioramento, smarrimento e completamento degli spazi della tessera elettorale, con conseguente inutilizzabilità, l’elettore potrà richiedere il duplicato recandosi presso il l’Ufficio Elettorale del proprio comune
- Un documento di identità in corso di validità che permette l’identificazione del votante.
Elezioni amministrative 2024:il voto nei comuni sotto i 15mila abitanti
L’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Si usa una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 9 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.
Ogni elettore può:
- Tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco
- Tracciare un segno solo sulla lista collegata al candidato sindaco. In questo caso il voto viene attribuito sia alla lista che al candidato sindaco
- Tracciare un segno sia sul simbolo della lista che sostiene un candidato sindaco, sia sul nome del candidato, dando il voto a entrambi.
Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.
La preferenza nei Comuni sotto i 5.000 abitanti
Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga stampata sotto al simbolo della lista.
Doppia preferenza nei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti
Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:
- la lista a cui appartiene il candidato votato
- il candidato a consigliere votato
- il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere
Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti non è previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. Nel caso in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista, l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 40% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.
Elezioni amministrative 2024: il voto nei Comuni sopra i 15mila abitanti
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.
Si vota su una sola scheda di colore azzurro, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
Tre sono le possibilità di voto:
Si può tracciare un solo segno sul simbolo di una lista. In questo modo viene assegnata la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato
Tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate
Voto disgiunto
Tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.
Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Non è possibile votare due candidati a sindaco diversi o due liste diverse che non appoggiano lo stesso sindaco. Qualsiasi altro segno o scritta sulla scheda porterà all’annullamento del voto.