In otto sono accusati di aver “maltrattato” 700 cani e detenuti “in condizioni incompatibili con la propria natura” provocando gravi sofferenze
MENDICINO – Hanno depositato la richiesta di costituzione di parte civile 12 associazioni animaliste nel processo in corso a Cosenza che riguarda il caso del canile di Terredonniche a Mendicino, per il quale sono imputate otto persone tra gestori e operatori, tecnici comunali, progettisti e veterinari, per presunti illeciti nella gestione del canile rifugio. “Abbiamo depositato le richieste, ora – ha affermato Paola Contursi, legale dell’associazione Dpa Onlus – speriamo che il giudice le accolga, anche se abbiamo notato una certa reticenza, forse per dare al processo una linea meno eclatante dal punto di vista mediatico. Siamo rimasti stupiti nel costatare che nessuna amministrazione pubblica ha accolto il nostro invito a costituirsi parte civile, ma poi abbiamo scoperto il motivo: alcuni di questi Comuni, ad oggi, continuano a pagare il servizio nonostante i gravi fatti avvenuti”. Il giudice si è riservato di decidere se accogliere o rigettare le richieste alla prossima udienza che si terrà il 31 maggio
A doversi difendere sono Franca Battaglini Petruzzi legale rappresentante della società Cino Sport, Arturo, Giovanni ed Elisa Bruno, gli operatori del canile rifugio, difesi dall’avvocato Pasquale Vaccaro, il medico veterinario Antonio Troisi difeso dall’avvocato Teresa Gallucci, Giuseppe La Valle direttore dei lavori e progettista dei box difeso dall’avvocato Marietta De Rango, il responsabile comunale dell’area tecnica di Mendicino, Roberto Greco difeso dagli avvocati Marlon ed Ubaldo Lepera.
I capi di accusa
La famiglia Bruno che ha in gestione il canile comunale. Franca Battaglini, 60 anni, Arturo Bruno 65 anni, I figli Giovanni e Elisa Bruno rispettivamente di 28 e 35 anni, sono accusati di avere detenuto all’interno del canile rifugio, senza i requisiti necessari previsti dal Dpgr-Ca del 2012, un elevato numero di cani (circa 700) in condizioni di evidente sovraffollamento, compromettendone il loro benessere e cagionando agli stessi gravi sofferenze
Sempre Arturo e Giovanni Bruno, quest’ultimo in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di una rete fognaria del canile, Franca Battaglini e Giuseppe La valle in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di box adibiti al ricovero degli animali, in concorso tra loro, sono accusati della realizzazione su un terreno ricadente nella fascia di 150 metri dall’argine del Torrente Carone, numerosi box da destinare al ricovero degli animali, nonchè la rete fognaria per la raccolta delle acque reflue provenienti dal canile e successivo allaccio alla rete fognaria comunale, senza richiedere l’autorizzazione paesaggistica. I fatti contestati vanno dal periodo giugno 2005 fino all’ottobre 2017
Antonio Troisi in qualità di dirigente del servizio medico veterinario, responsabile del distretto sanitario di Cosenza – Savuto, è accusato di aver provocato intenzionalmente un ingiusto vantaggio a Franca Battaglini, legale rappresentante della società Cino sport, esprimendo parere favorevole all’accreditamento del canile, nonostante fosse a conoscenza, a seguito del sopralluogo del 29 giugno 2016, del sovraffollamento esistente presso il canile e della carenza dei requisiti richiesti.
Greco Roberto, in qualità di responsabile dell’area tecnica del comune di Mendicino dal primo gennaio 2010, procurava un ingiusto vantaggio alla società Cino Sport rilasciando un’autorizzazione comunale per la realizzazione della rete fognaria per la raccolta delle acque reflue provenienti dal canile ed il successivo allaccio alla rete fognaria comunale in violazione di legge, trattandosi di una zona gravata da vincolo paesaggistico ed idrogeologico
Le tre associazioni, parti offese sono la IAPL Italia Onlus, rappresentata dall’avvocato Mariella Cipparrone, e Croce del Sud e Animal Amnesty rappresentate dall’avvocato Giacomo Anelli. Nella prossima udienza si attende che il Tribunale ammetta la costituzione di parte civile di altre associazioni tra cui Legambiente.
Il collegio difensivo espone le ragioni per cui chiede di non ammettere la posizione delle parti civili
Il legale di Roberto Greco fa una disamina riportandosi ai capi d’accusa: “questa condotta ha danneggiato o meno la salute degli animali e la salubrità dell’ambiente? Evidentemente questa condotta ha giovato perchè in mancanza dell’allaccio alla rete comunale, lo stato di vita dei cani sarebbe stato peggiore perchè i liquami anzichè ristagnare nei pozzi neri venivano convogliati nella rete fognaria”. Per la costituzione delle associazioni, il collegio difensivo, fa notare come tra i reati ci sia l’abuso di uffico “Non penso che gli enti che oggi vogliono costituirsi abbiano nel loro statuto questo, un andamento dell’imparzialità dell’amministrazione pubblica. Evidentemente doveva essere forse il comune di Mendicino a costituirsi e non l’ha fatto. Il privato è turbato dal comportamento del pubblico ufficiale. Evidentemente il privato non ha subito nessun pregiudizio da questa condotta”.
Il legale di Troisi nel sottolineare come nessuna condotta può essere considerata per la costituzione delle parti civili segnala l’associazione Dpa Italia Onlus, “la cui costituzione è postuma rispetto ai fatti di cui ai capi di imputazione. L’atto costitutivo è del 21 aprile 2017. Sempre nello specifico ci sono associazioni che non sono collocate nel territorio calabrese, nè sono previste dislocazioni sul territorio cosentino: Animal Amnesty, Iaop, Codice Ambienti. Presentano finalità generiche nello statuto costitutivo le associazioni Legambiente, Oipa e Fare Ambiente. Nello statuto non si rintraccia la protezione degli animali, lo stato dei canili e dei rifugi. Per l’associazione AiC non risulta la nomina del sostituto processuale nominato dall’associazione”.
Per il legale dei gestori del canile “non c’è bisogno che le associazioni partecipino al processo come parti civili perchè è una forzatura normativa, a cui abbiamo assistito fino ad oggi, perchè ci sono già le regole nel nostro codice di procedura penale che prevedono l’intervento delle associazioni. E sono quelle che vanno dal ’90 in poi. E’ un’attività d’impulso: consentire alle associazioni di svolgere correttamente la loro funzione sociale. Perchè in tutti gli statuti esaminati c’è sempre questa dizione, l’intento è sociale, non può diventare processuale perchè diventa una forzatura. Una posizione di parte civile che non è dovuta ad un danno diretto ed immediato dell’associazione. Ci sarebbe una violazione anche del “giusto processo” sulla base della violazione dell’art.111, sulla scorta di una legittimazione dovuta a cosa? Hanno bruciato la sede dell’associazione e sono persone danneggiate e devono costituirsi parte civile? Nel loro statuto è prevista la tutela di un interesse nei confronti dei cani o animali; questa genericità rischia di danneggiare e creare uno sbilanciamento nei confronti di chi oggi è chiamato a rispondere di altro reato”.