Area Urbana
Gara d’appalto sui lavori alla Biblioteca Civica. Il Consiglio di Stato dà ragione all’impresa Mirabelli
 
																								
												
												
											COSENZA – Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 3522/2024, pubblicata il 18 aprile 2024, ha accolto l’appello proposto dall’impresa Gianfranco Mirabelli avverso la sentenza del TAR Calabria n. 16/2024. La vertenza ha ad oggetto la gara di appalto, bandita dal Comune di Cosenza, per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione della Biblioteca civica.
L’impresa Gianfranco Mirabelli, seconda graduata nella procedura, aveva impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di altro raggruppamento di imprese e professionisti. Il TAR Calabria aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittimi sia l’operato del Comune di Cosenza, Settore 11 – centro st. progr.cis agenda urb. contratti quartiere, che la documentazione prodotta dall’aggiudicataria in sede di gara. L’impresa Gianfranco Mirabelli proponeva, quindi, appello innanzi al Consiglio di Stato denunziando l’illogicità, carenza, contraddittorietà, anche intrinseca, erroneità, irragionevolezza; manifesta ingiustizia; violazione della disciplina applicabile e travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto; violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa in materia.
Il Consiglio di Stato, accogliendo in toto le tesi difensive proposte dall’Avv. Valerio Zicaro, ha interamente riformato la sentenza del TAR Calabria con conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta dall’Amministrazione comunale. In particolare, i giudici di Palazzo Spada, in adesione a quanto prospettato dall’impresa Gianfranco Mirabelli, hanno affermato che “la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)”, con la conseguente “inammissibilità dell’intera offerta presentata dal RTI, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, con conseguenziale aggiudicazione dell’appalto in favore dell’appellante, seconda graduata”.
Per il Consiglio di Stato, inoltre, l’esclusione del RTI aggiudicatario discende anche dalla dichiarazione non veritiera e fuorviante resa in gara da tal ultimo “per la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016”. Si tratta di principi assolutamente innovativi sanciti in materia dal Consiglio di Stato.
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
		
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