Area Urbana
Congresso PD Cosenza: accolto il ricorso di Le Fosse, riammesse le liste escluse
COSENZA – La Commissione Regionale per il Congresso, riunitasi in modalità telematica, in data 24 giugno 2025, ha emesso la seguente decisione, su ricorso presentato da Pino Le Fosse e Antonio Ciacco avverso la decisione della Commissione Provinciale per il Congresso di Cosenza del 23 giugno 2025, con la quale è stata decretata la non ammissione delle liste presentate nei collegi 1,2,5 e 6 dal candidato Le Fosse.
FATTO
La commissione provinciale, stante la presenza, nelle liste del candidato Le Fosse, di candidati non presenti nell’anagrafe del Partito, ha proceduto alla loro cancellazione dalla quale è derivata la conseguenziale mancanza di alternanza di genere, come prescritta dall’art. 12 comma 4 del regolamento. In forza di questa circostanza di fatto ha deliberato in data 23 giugno 2025, a maggioranza, la non ammissione delle liste presentate nei collegi 1,2,5 e 6 collegate al candidato Le Fosse.
Avverso tale deliberato hanno proposto ricorso nella stessa data Pino Le Fosse e Antonio Ciacco per chiedere l’annullamento e per effetto disporre il riconoscimento in capo ai candidati Cipolla, Saraceni, Righetti e Basile del diritto di elettorato passivo ovvero, in subordine decurtare, fermo restando la validità delle liste, solo le candidature non in regola con l’elettorato passivo.
Nel ricorso viene contestato il merito della decisione assunta in quanto Cipolla è componente dell’assemblea Nazionale; Saraceni risulta iscritto nel 2024 e per l’anno 2025 l’iscrizione è certificata dalla Segretaria di Circolo; Basile risulta iscritto nel 2024 e per l’anno 2025 l’iscrizione telematica risulta attiva; Righetti è iscritta on line prima del 16 aprile 2025,
A sostegno della domanda subordinata i ricorrenti citano la delibera della Commissione Nazionale del Congresso n. 60 del 21 febbraio 2019.
Premesso che:Preliminarmente si è proceduto a verificare il diritto di elettorato passivo dei candidati all’Assemblea Provinciale Cipolla, Saraceni, Righetti e Basile.
Il candidato Emiliano Cipolla, componente dell’Assemblea Nazionale, risulta regolarmente iscritto alla Federazione del Belgio per l’anno 2025, così come attestato dal Dipartimento Organizzazione Nazionale;
Il candidato Saraceni non risulta nell’anagrafe certificata del 2024, mentre l’adesione per l’anno 2025 certificata dalla Segretaria del suo Circolo indica la data del 16.05.2025 e, pertanto, non è dato sapere se l’iscrizione sia avvenuta entro il 16.04.2025;
Il candidato Basile risulta non avere effettuato il pagamento né nel 2024 né nel 2025;
La candidata Righetti consta essere iscritta online al partito con pagamento effettuato in data 20.06.2025, perciò dopo il termine previsto del 16 aprile 2025.
L’esito della verifica evidenzia, pertanto, che la lista collegata al candidato Pino Le Fosse contiene n. 3 candidati (Paolo Saraceni, Giorgio Giovanni Basile e Marizza Righetti) che non risultano godere del diritto di elettorato passivo, come previsto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento Regionale per il Congresso.
L’art. 12, comma 4, del Regolamento per il Congresso prevede che le liste devono rispettare l’alternanza di genere, a pena di inammissibilità;
Tuttavia, la commissione provinciale è incorsa in errore ricorrendo al criterio formalistico per l’applicazione dell’art. 12 del regolamento che prevede l’alternanza di genere. La ratio della norma, infatti, è quella di garantire la partecipazione alla vita democratica del partito e tale esigenza viene assicurata con la previsione dell’obbligo della presentazione delle liste dei candidati con alternanza uomo donna.
Nel caso in esame l’alternanza è venuta apparentemente meno per effetto della declaratoria di incandidabilità di taluno dei candidati e ciò ha comportato un’alterazione della composizione originaria della lista facendo venir meno il criterio dell’alternanza.
Tale effetto però non può comportare l’estensione dell’effetto dell’incandidabilità rispetto a tutti i componenti della lista: si verifica un effetto abnorme che pregiudicherebbe non solo il diritto alla partecipazione al voto dei candidati immuni da vizi ma determinerebbe un vulnus nella più ampia partecipazione democratica.
L’errore della Commissione Provinciale è stato quello di procedere allo scorrimento senza tenere conto del genere del candidato estromesso. Orbene, stante il criterio della stretta interpretazione della legge elettorale e la necessità di salvaguardare il diritto di elettorato attivo e passivo, la Commissione regionale condivide il principio richiamato in ricorso di cui alla decisione della delibera della Commissione nazionale n. 60/2019.
Infatti, appare corretto “far scorrere in alto nella lista il candidato dello stesso genere di quello non ammesso che, in tal modo prenderà il posto originariamente occupato dal candidato escluso. Allo stesso modo, lo slittamento in alto riguarderà tutti i candidati dello stesso genere di quello escluso, fino ad arrivare alla fine della lista. Se tale slittamento non dovesse rendere possibile l’alternanza di genere, gli eventuali candidati residui dello stesso genere andranno in coda alla lista”.
Tanto premesso, per i motivi sopra esposti in narrativa:
DELIBERA
Di accogliere parzialmente la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente,
- Riammettere nella lista del Collegio 1 il candidato Emiliano Cipolla;
- Escludere dalla lista depositata i seguenti candidati, in quanto al momento del deposito della lista non risultano godere del diritto di elettorato passivo, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento regionale per il Congresso: Paolo Saraceno, Collegio 2; Giorgio Giovanni Basile, Collegio 6; Marzia Righetti, Collegio 5.
Di accogliere la domanda subordinata dei ricorrenti, annullando la decisione della Commissione Provinciale impugnata e per l’effetto:
- ammettere le liste presentate nei collegi 1,2,5 e 6 dal candidato Pino Le Fosse con applicazione dello scorrimento come disposto in motivazione della presente decisione.
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