CATANZARO – Due tifosi del Cosenza si sono visti annullati, dalla Corte d’Appello di Catanzaro, i Daspo e la relativa condanna a cinque mesi e 10 giorni di reclusione, che era invece stata inflitta in primo grado dal Tribunale di Cosenza il 6 giugno del 2002 a seguito dell’accensione di alcuni fumogeni nella Curva Sud del Marulla in occasione del match contro la Cremonese del 2019. I due tifosi sono stati assolti per non aver commesso il fatto.
La condanna di primo grado e le riprese video
La Tribunale di primo grado li aveva condannati sulla base di alcune video riprese e da alcuni fotogrammi estratti dai DVD prodotti dalla Pubblica Accusa. Nell’esporre le ragioni della condanna il giudice aveva evidenziato che era “certa la riferibilità delle condotte” perché “quanto immortalato dalla videoriprese corrisponde esattamente a quella dei relativi documenti di identità “. E sul punto veniva anche aggiunto che “è sufficiente ingrandire i fotogrammi per riscontrare che i fumogeni erano maneggiati proprio dai due imputati” evidenziando la concreta offensività delle condotte tenute dai due tifosi avendo i medesimi acceso i fumogeni in mezzo alla folla dei tifosi, così di fatto mettendo in pericolo l’incolumità fisica degli altri tifosi presenti sulle gradinate della stadio Marulla.
Il ricorso in appello “video non immortalano mai i due tifosi”
Avverso la sentenza i due tifosi, difesi dagli avvocati Pasquale Naccarato e Giovanni Cadavero, hanno proposto ricorso alla corte d’Appello di Catanzaro. I due difensori hanno evidenziato che gli elemento sui quali i due tifosi sono stati identificati nei soggetti che hanno acceso i fumogeni sono completamente inidonei a dimostralo. Infatt il primo grave elementi riguarda le immagini e fotogrammi che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non ritraggono mai il volto e le sembianze fisiche dei soggetti in questione e ai quali è stata attribuita l’identità sulla base di un pregiudizio alimentata dalla circostanza che entrami sono stati visti dagli operanti nell’atto di accedere allo stadio. I fotogrammi in atti ritraggono solo la nuca di una persona che si vede accendere un fumogeno.
“Fumogeno non è composta da materiale esplodente”
Il secondo grave motivo rilevato dai difensori e che le condotte per cui si procede non hanno causato alcuna concreta offesa al bene giuridico della pubblica incolumità . Atteso che il fumogeno che gli imputati avrebbero acceso “non è composta da materiale esplodente” né il medesimo è stato lanciato tra la folla ma solo “depositato sulla gradinata della Curva”.
Immagini lontanissime che non riprendono mai il viso
Nella sentenza d’appello che assolve i due tifosi si evidenza che per il volto e i lineamenti si tratta di immagini lontanissime che non riprendono mai il viso e le fattezze fisiche della persona effigiata e anche se “ingrandite” come evidenziato dal giudice di primo grado non permettono in alcun modo di compiere, in maniera certa e tranquillante, quell’operazione di identificazione che è l’unica fonte di prova a carico di uno dei tifosi.
Per il secondo tifoso imputato sono più o meno simili le conclusioni con in aggiunta il fatto che le riprese video che compongono il quadro probatorio non permettono in alcun modo di identificarlo nel soggetto completamente nascosto tra la folla di tifosi e il cui volto non è mai ripreso. Visione che per giunta è limitata alla “nuca” di un soggetto maschile girato di spalle e il cui corpo è totalmente nascosto nella folla dei tifosi. Viene quindi a cadere tutta la fonte di prova a carico dei due tifosi che, in assenza di ulteriori elementi, sono stati così assolti per non aver commesso il fatto.