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Concorso Guardia di Finanza 2024: 1.330 posti per allievi marescialli con diploma – Bando e domande

Italia

Concorso Guardia di Finanza 2024: 1.330 posti per allievi marescialli con diploma – Bando e domande

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Guardia di Finanza concorso

COSENZA – Il Comando generale della Guarda di finanza ha indetto il nuovo concorso Guardia di Finanza 2024 per allievi Marescialli. È stato pubblicato il nuovo bando per il 96° corso della Scuola Ispettori e Sovintendenti GDF aperto ai candidati civili in possesso del diploma. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 6 Aprile 2024. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo a questo indirizzo, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del 6 Aprile 2024.

Concorso Guardia di Finanza – Domande

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti
devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di
identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le
quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on line
abilitati sono disponibili sul sito. Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

Concorso Guardia di Finanza: la ripartizione dei posti

I posti disponibili sono così ripartiti:
numero 1.250 posti destinati al contingente ordinario di cui 21 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore
numero 8 posti riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
numero 80 posti destinati al contingente di mare di cui 21 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC), 21 per la specializzazione “nocchiere” (NCH), 29 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM), 9 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Dei 29 posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione “tecnico di macchine”, n. 16 sono riservati ai militari del Corpo che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per “motorista navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di “motorista navale” con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.

La specializzazione “motorista navale” deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, e conservata fino all’ammissione al corso di formazione. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non è ammessa per più di due volte. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.

Il concorso: prove scritte e prova orale

Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di
cultura generale
b) prova scritta di cultura generale
c) prova di efficienza fisica
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica
e) accertamento dell’idoneità attitudinale
f) prova orale
g) prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;
h) valutazione dei titoli

Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.

SCARICA IL BANDO DI CONCORSO

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui
all’articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del
trentacinquesimo anno di età
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza


B) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza
3) godano dei diritti civili e politici
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636 comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia
7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati
condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo
444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione
8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della
Guardia di finanza
9) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da
corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università
statali o legalmente riconosciute.

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