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Stagione venatoria, attivo il telefono “anticaccia”: «Come contrastare i cacciatori»

Italia

Stagione venatoria, attivo il telefono “anticaccia”: «Come contrastare i cacciatori»

Il telefono di AIDAA dà informazioni precise su come contrastare l’attività venatoria e risponde a partire da lunedì 19 settembre

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COSENZA – I cacciatori possono fare quello che vogliono nel mio terreno? Possono sparare stando vicino alle case? Possono entrare nel mio fondo anche se coltivato? Queste sono le domande più ricorrenti a pochi giorni dall’inizio della caccia, rivolte al telefono anti caccia dell’AIDAA. Si tratta di domande le cui risposte come in altri casi sono “No, non possono”; infatti se la legge riconosce attraverso l’articolo 842 del codice civile (realizzato in periodo fascista) il diritto di cacciare e quello di attraversamento di un fondo anche privato violando palesemente del principio di uguaglianza tra i cittadini e si permette ai cacciatori armati di invadere senza conseguenze la proprietà privata altrui, dall’altra parte esistono dei correttivi specifici come quello del divieto di sparo nelle vicinanze delle abitazioni civili e di tutti gli insediamenti urbani o anche extraurbani quali stalle, campi sportivi o scuole.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente apre il suo telefono anticaccia che sarà attivo al numero 347 92 69 949 a partire da domani 18 settembre e fino alla chiusura della caccia e mette a disposizione anche un vademecum delle regole per contrastare la presenza dei cacciatori, che prepotenti quali sono pensano di poter invadere i fondi e i terreni altrui e di sparare a pochi metri dalle case.

Vademecum anti caccia

1) La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, è inoltre vietato sparare in direzione delle stessi da una distanza inferiore di 150 metri. La caccia è anche vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie e anche in questo caso è vietato sparare a una distanza inferiore a 150 metri.

2) La caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla mandria o dal gregge o dal branco.

3) I cacciatori hanno divieto di trasportare armi da caccia che non siano scariche e in custodia all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata.

4) E’ vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola. Inoltre martedi e venerdi sono giorni di assoluto silenzio venatorio. La caccia infine è consentita da un’ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto. Con il buio è assolutamente vietato cacciare.
5) E’ vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.

6) Vi è divieto di ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. Inoltre l’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

7) L’introduzione di cacciatori in giardini e pertinenze delle abitazioni civili anche se non recintate son considerate per il condice penale ‘violazione di domicilio’, quindi i cacciatori che oltrepassano questo limite sono puniti ai sensi dell’articolo 614 del codice penale.

8) Se un cacciatore, come spesso capita uccide o ferisce animali domestici o animali da cortile è punito ai sensi dell’articolo 630 del codice penale. Mentre è punito ai sensi dell’articolo 727 del codice penale chi distribuisce bocconi avvelenati, provocando morte o intossicazione di animali da compagnia e da cortile.

9) L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

10) La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. e in caso di violazione di una delle regole qui sopra esposte è possibile presentare denuncia penale sia alle forze dell’ordine che alla procura della repubblica di riferimento.

Il fondo chiuso

Esistono ancora limitazioni di carattere generale sono l’istituzione di un “fondo chiuso” ovvero la presenza di “colture in atto suscettibili di danno”.
Si ha “fondo chiuso” a termini di legge (art. 15, comma 8°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) quando il proprietario o il conduttore del fondo abbia predisposto lungo tutto il perimetro del terreno una recinzione costituita da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1.20, o delimitati da corsi d’acqua perenni dalla profondità di almeno metri 1.50 e larghezza di non meno di 3 metri.  Obblighi in capo al proprietario o al conduttore quelli di tabellazione visibile lungo il perimetro e di comunicazione alla Regione e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, secondo normativa regionale (in Sardegna l’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente e il Comitato provinciale faunistico, avente sede presso le Amministrazioni provinciali).
Vi sono anche i divieti generali di attività venatoria nei terreni in attualità di coltivazione ovvero quei terreni su cui incidono frutteti specializzativigneti uliveti fino alla data del raccolto e in tutti i terreni individuati dalle regioni in attualità di coltivazione (art. 15, commi 7° e 8°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.). Per tutti questi terreni il divieto di caccia si suppone nell’interesse delle coltivazioni e tende a prevenire eventuali danni all’agricoltura che causano l’obbligo di risarcimento a spese dello Stato.
Il telefono anticaccia dell’AIDAA fornisce informazioni precise su come contrastare l’attività venatoria e risponde al 347 9269949 a partire da lunedì 19 settembre nelle ore del mattino. Per le segnalazioni e le denunce delle violazioni invece occorre chiamare i Carabinieri forestali al numero 1515.
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