COSENZA – I cacciatori possono fare quello che vogliono nel mio terreno? Possono sparare stando vicino alle case? Possono entrare nel mio fondo anche se coltivato? Queste sono le domande più ricorrenti a pochi giorni dall’inizio della caccia, rivolte al telefono anti caccia dell’AIDAA. Si tratta di domande le cui risposte come in altri casi sono “No, non possono”; infatti se la legge riconosce attraverso l’articolo 842 del codice civile (realizzato in periodo fascista) il diritto di cacciare e quello di attraversamento di un fondo anche privato violando palesemente del principio di uguaglianza tra i cittadini e si permette ai cacciatori armati di invadere senza conseguenze la proprietà privata altrui, dall’altra parte esistono dei correttivi specifici come quello del divieto di sparo nelle vicinanze delle abitazioni civili e di tutti gli insediamenti urbani o anche extraurbani quali stalle, campi sportivi o scuole.
L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente apre il suo telefono anticaccia che sarà attivo al numero 347 92 69 949 a partire da domani 18 settembre e fino alla chiusura della caccia e mette a disposizione anche un vademecum delle regole per contrastare la presenza dei cacciatori, che prepotenti quali sono pensano di poter invadere i fondi e i terreni altrui e di sparare a pochi metri dalle case.
Vademecum anti caccia
1) La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, è inoltre vietato sparare in direzione delle stessi da una distanza inferiore di 150 metri. La caccia è anche vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie e anche in questo caso è vietato sparare a una distanza inferiore a 150 metri.
2) La caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla mandria o dal gregge o dal branco.
3) I cacciatori hanno divieto di trasportare armi da caccia che non siano scariche e in custodia all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata.
4) E’ vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola. Inoltre martedi e venerdi sono giorni di assoluto silenzio venatorio. La caccia infine è consentita da un’ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto. Con il buio è assolutamente vietato cacciare.
5) E’ vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.
6) Vi è divieto di ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. Inoltre l’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.
7) L’introduzione di cacciatori in giardini e pertinenze delle abitazioni civili anche se non recintate son considerate per il condice penale ‘violazione di domicilio’, quindi i cacciatori che oltrepassano questo limite sono puniti ai sensi dell’articolo 614 del codice penale.
8) Se un cacciatore, come spesso capita uccide o ferisce animali domestici o animali da cortile è punito ai sensi dell’articolo 630 del codice penale. Mentre è punito ai sensi dell’articolo 727 del codice penale chi distribuisce bocconi avvelenati, provocando morte o intossicazione di animali da compagnia e da cortile.
9) L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.
10) La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. e in caso di violazione di una delle regole qui sopra esposte è possibile presentare denuncia penale sia alle forze dell’ordine che alla procura della repubblica di riferimento.
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