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Scuola: Tar annulla ordinanza di Spirlì: fino alla 1^ media si può tornare in classe

Calabria

Scuola: Tar annulla ordinanza di Spirlì: fino alla 1^ media si può tornare in classe

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Il TAR della Calabria ha annullato l’ordinanza del presidente facente funzioni “non c’è nesso tra tra la didattica in presenza e l’aumento dei contagi”. Spirlì: “le scuole chiuse creano grave danno educativo e formativo e non c’è alcuna prova che aumentino i contagi”

 

CATANZARO – Il Tar della Calabria ha annullato l’ordinanza con la quale il Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì il 14 novembre scorso ha disposto la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado in presenza dallo scorso 16 novembre e fino al 28 novembre.

Di conseguenza fino alla 1ª media, da domani le scuole potrebbero riaprire a meno che non siano in vigore altre ordinanze comunali. Il DPCM che ha istituito la Calabria ‘zona rossa’ infatti prevede la chiusura delle scuole superiori con la DAD al 100% mentre le scuole che potrebbero tornare in presenza sono la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Il TAR si è pronunciato su un ricorso presentato da alcuni genitori di Paola, patrocinati dagli avvocati Paolo Perrone e Nicola Cassano.

Il Tar, che ha fissato l’udienza di merito al 16 dicembre prossimo, ha ritenuto sussistente “il requisito del ‘periculum’ avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico”.

Nessun nesso tra la didattica in presenza e i contagi

Scrive il Tar nel suo provvedimento che l’istruttoria posta a base dell’ordinanza, con cui la Regione Calabria aveva disposto la chiusura anche delle scuole materne, elementari e prima media, è stata redatta “senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi, stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è ‘complicato’)”.

“L’istruttoria posta a base dell’atto impugnato – scrive ancora nella sua ordinanza il presidente del Tar Giancarlo Pennetti – oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal citato Dpcm e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale, estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse, delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della ‘connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici’. Elementi che secondo il presidente del Tar conducono “alla conclusione che la succitata correlazione e comunque – quand’anche esistente – la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente, basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza ‘de qua’”.

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