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Il Tar da ragione ai genitori, le scuole devono riaprire. Spirlì è pronto al ricorso

Calabria

Il Tar da ragione ai genitori, le scuole devono riaprire. Spirlì è pronto al ricorso

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Arriva la bocciatura del Tar della Calabria sull’ordinanza di Spirlì ed ordina la riapertura delle scuole primarie e secondarie di primo grado ma non di quelle superiori. I giudici “ordinanza sproporzionata”. Spirlì “ci opporremo, per noi tutti a casa e in Dad”

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CATANZARO – Il primo round se lo aggiudicano i genitori e alcuni comitati che avevano presentato ricorso al Tar regionale contro l’ordinanza di Spirlì che ha di fatto prorogato la chiusura delle scuole: fino al 15 gennaio per elementari e medie, e fino al 31 gennaio per le superiori con l’attivazione della DAD. Il Tar della Calabria ha infatti accolto la richiesta di sospensione dell’ordinanza di chiusura delle scuole elementari e medie emanata dal presidente facente funzioni lo scorso 5 gennaio, mentre gli effetti del provvedimento rimangono validi per le scuole superiori che resteranno chiuse visto che i giudici amministrativi si esprimeranno il prossimo 10 febbraio. Spirlì ha appreso la notizia ed è pronto al ricorso al Consiglio di Stato: “Il Tar manda i più piccoli a scuola e lascia a casa gli studenti delle superiori. Ci opporremo! Per noi, tutti a casa, in sicurezza e in DAD”.

L’ordinanza è stata annullata nella parte in cui è stato disposto sull’intero territorio regionale. E viene spiegato nella motivazione con il fatto che “manca non solo una valutazione orientata ad una selezione di porzioni di territorio regionale più interessate dall’incremento dei contagi anziché ad una chiusura uniforme della didattica in presenza, ma sembra neanche tenersi conto del fatto che le problematiche legate al trasporto scolastico, per le fasce di età riferite alle istituzioni scolastiche diverse dalle superiori ed appaiono di minore entità e maggiormente gestibili rispetto a quelle della popolazione studentesca di età compresa fra i 14 e i 18 anni di età”.

Spiegano inoltre i giudici amministrativi che “il Governo, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza e di una valutazione attuale del rischio sanitario a livello nazionale, oltre a disciplinare l’attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, garantisce il funzionamento della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e per il primo anno della scuola media con la conseguenza che a fortiori in uno scenario quale quello attuale, giudicato nell’atto impugnato, tali istituzioni scolastiche comprese le classi di seconda e terza media possono effettuare didattica in presenza”. Ed ancora “atteso che, oltre al profilo di periculum connesso al rilevante pregiudizio a carico del diritto all’istruzione ricadente sui minori compresi nelle fasce di età riconducibili all’istruzione elementare e media, non compensabile col ricorso alla D.A.D., deve evidenziarsi la sussistenza del “fumus”.

 

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