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Cosenza Calcio, il TAR “sospensione non inciderebbe sulla classifica e pregiudicherebbe lo svolgimento del campionato”

Tar del Lazio Cosenza Calcio Guarascio

ROMA – Anche il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso del Cosenza Calcio che resta con il -4 in classifica e si accinge, domani, a disputare contro la Salernitana una gara che, con molta probabilità, sentenzierà il futuro dei rossoblù la cui permanenza in Serie B è oramai appesa a un filo. La richiesta del Cosenza al tribunale amministrativo era quello di “congelare” temporaneamente l’efficacia del provvedimento emesso dai 3 gradi della giustizia sportiva.

Le motivazione della bocciatura del ricorso del Cosenza Calcio

Nelle motivazione della sospensione cautelare del Tar si legge che il ricorso del Cosenza “difetta, innanzitutto, il periculum per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché l’eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe un’incidenza rilevante sull’attuale classifica del campionato di serie B, poiché il Cosenza Calcio srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, è nel campionato di serie B di calcio la quartultima)”.

“Inoltre, quale aspetto assorbente, risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell’attuale quadro giuridico. È, infatti, evidente che l’eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l’ordinario ed armonioso svolgimento della competizione, potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione”.

Corretta applicazione del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC

Tar che evidenza che “quanto al fumus, che, ad un primo esame, risulta, comunque, essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC. Innanzitutto, perché, malgrado il legale rappresentante pro tempore dell’epoca risulti essersi reso autore di azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall’art. 6 CGS della FIGC in tema di responsabilità diretta della società. Al riguardo, può richiamarsi anche la giurisprudenza formatasi sulla fattispecie analoga prevista dall’art. 2049 c.c. in tema di responsabilità dei padroni e committenti (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675 ed altre); B) inoltre, perché come sottolineato dagli organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia riferito anche all’illecito specifico contestato al Cosenza Calcio srl”.

Se accolto ci sarebbe stata una riduzione parziale della penalizzazione

“Considerato, infine, che non risulta avere un’incidenza determinate nella presente fase la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 13 CGS della F.I.G.C., perché la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l’effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio srl, circostanza che ha un’evidente ricaduta in punto di periculum, dato l’impatto ancora inferiore sulla classifica; Le spese di fase, data la peculiarità della vicenda, possono essere compensate”.

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