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Ordinanza della Santelli, in Calabria mascherine obbligatorie anche all’aperto

Calabria

Ordinanza della Santelli, in Calabria mascherine obbligatorie anche all’aperto

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L’ordinanza della governatrice che riporta l’obbligo di utilizzare le mascherine per tutto l’arco della giornata ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni. Restano il divieto assoluto di assembramenti e per gli uffici al pubblico l’obbligo di misurare la temperatura

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COSENZA – Torna la mascherina obbligatoria all’aperto per tutto il giorno anche in Calabria. La presidente della Regione Jole Santelli ha firmato una nuova ordinanza che “per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19” che istituisce l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione. L’ordinanza è valida sino al 7 ottobre.

Anche all’aperto e per tutto il giorno

Nell’ordinanza, la numero 68,  si legge che “è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

Divieti di assembramenti e controllo della temperatura

Sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione. Inoltre, è disposto per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP
territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.

Previste sanzioni fino a 10mila euro

Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

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