Ionio
Lidi stagionali, assolto titolare di una struttura a Rossano: il fatto non sussiste
E’ stato assolto il titolare perché la permanenza della struttura oltre il termine di concessione non configura un’occupazione demaniale
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Tribunale di Castrovillari ha assolto, perché il fatto non sussiste, il titolare di un lido stagionale nel Comune di Corigliano-Rossano ed in particolare sul lungomare di Rossano accusato di arbitraria occupazione di superficie demaniale al termine della stagione estiva con contestazione degli articoli 1161 del Codice della Navigazione e 633 – 639 bis. del codice penale.
Nello specifico, la Procura sosteneva che la concessione stagionale prevedeva lo sgombero dell’area al termine della stagione estiva e, da un controllo effettuato dalla Capitaneria di Porto, era emerso che l’area concessa al titolare, difeso dagli avvocati Gianluigi ed Alfredo Zicarelli, non era stata smantellata al temine della medesima stagione.
Chiusa l’istruttoria dibattimentale con l’audizione di testimoni e l’acquisizione di documenti, il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato alla pena di 2mesi 20 giorni di reclusione e ad una multa di 200 euro, mentre la difesa, aveva evidenziato l’insussistenza dei reati contestati e che, nel caso di specie, mancava l’intenzione di occupare un’area demaniale per la quale vi era comunque una concessione in atto e di validità pluriennale (anche se stagionale) e che l’aver lasciato parte delle attrezzature del lido nei mesi invernali non configurava alcun illecito, richiamando anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto. Il Giudice Monocratico, aderendo alla tesi difensiva, mandava assolto l’imputato perché il fatto non sussiste e la sentenza è irrevocabile.

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