PAOLA ALBANESE (CS) – “In riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Paola appellata da E.S., dichiara non doversi procedere nei confronti della predetta imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica perchè l’azione penale non dove essere proseguita per mancanza di querela. Riserva in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.” La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Penale, presieduta da Alessandro Bravin (Giudici a latere Roberta Carotenuto e Giovanna Mastroianni), accogliendo l’appello proposto dagli Avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, ha prosciolto E.S., 29 anni, di Falconara Albanese, imputata del delitto di furto aggravato di energia elettrica ai danni di Enel E-distribuzione s.p.a.
La donna, nonostante la richiesta di proscioglimento tempestivamente avanzata in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, era stata dichiarata colpevole del reato a lei ascritto dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Alberto Pugliese e, per l’effetto, condannata alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a privata richiesta.
Secondo la Procura della Repubblica di Paola, E.S., al fine di trarne profitto, si era impossessata di una quantità imprecisata di energia elettrica per la propria abitazione a Falconara Albanese, alla Via degli Oleandri, realizzando un by pass tra la rete di distribuzione e la propria abitazione, sottraendola alla società Enel E-distribuzione s.p.a. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, come accertato in Falconara Albanese il 7 settembre 2021 dai Carabinieri della Stazione di San Lucido insieme al personale tecnico specializzato dell’Enel, a seguito della segnalazione pervenuta da parte di un privato cittadino abitante nel medesimo Comune.
Per il Giudice del Tribunale di Paola la richiesta di proscioglimento per mancanza di querela da parte della persona offesa (Società erogatrice) avanzata dalla difesa dell’imputata era infondata atteso che il delitto di furto aggravato di energia elettrica, anche a seguito della Riforma Cartabia, era procedibile d’ufficio perchè l’energia elettrica è un bene destinato a pubblico servizio. Secondo la difesa, invece, il Pubblico Ministero non aveva contestato all’imputata l’aggravante specifica della destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica che avrebbe reso il reato perseguibile d’ufficio (Art. 625 c. 1 n. 7 c.p.) per cui vi era stata anche una violazione del principio di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto in sentenza, eccepito con l’impugnazione. L’unica aggravante contestata era quella di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento (Art. 625 c. 1 n. 2 c.p.), per il quale però è necessaria la querela da parte della persona offesa, condizione imprescindibile per l’esercizio dell’azione penale e la sua prosecuzione.
Tali conclusioni sono state recepite anche dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro Alba Maria Sammartino la quale nella requisitoria scritta ha concluso chiedendo alla Corte che, in riforma della sentenza impugnata, dichiari non luogo a procedere nei confronti dell’appellante in ordine all’imputazione ascrittagli in quanto l’azione penale non può essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa. E la Corte di Appello di Catanzaro, udite le conformi richieste avanzate dalle parti processuali, ha prosciolto l’imputata, dopo avere accertato che la querela non era stata mai proposta da Enel E-distribuzione s.p.a.

