PAOLA – Era stato fermato a piedi, nei pressi del Campo Sportivo Comunale di Cetraro, mentre faceva una passeggiata all’aperto insieme ad altra persona del posto (nei cui confronti si procede separatamente) e, per questo motivo, venne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Paola per il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità previsto e punito dall’Art. 650 del codice penale”.
Era uscito ai tempi del covid “senza comprovato motivo”
In particolare contro T.L., 60 anni, cetrarese, difeso dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, i militari della Stazione Carabinieri di Cetraro Marina, avevano contestato di aver violato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 per essersi spostato senza comprovato motivo nonché l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Cetraro del 18 marzo 2020 con la quale era stato vietato di poter circolare a piedi in due o più persone.
Sanzionato con 212 euro
La Procura della Repubblica di Paola, dopo la trasformazione in illecito amministrativo, delle violazioni delle misure di contenimento emanate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, chiese l’archiviazione del Procedimento Penale ed il 7 luglio 2020 inviò gli atti alla Prefettura di Cosenza per l’irrogazione della prescritta sanzione amministrativa. Successivamente, l’Ufficio Territoriale del Governo, il 13 agosto 2020, ritenuto fondato l’accertamento, ingiungeva a T.L. di pagare la sanzione di 212 euro per la violazione alle misure emergenziali sanitarie accertata dai Carabinieri di Cetraro Marina. Non essendovi stato il pagamento della sanzione irrogata, la Prefettura di Cosenza, l’11 luglio 2024, emetteva ordinanza di ingiunzione di pagamento avverso la quale veniva proposta tempestivamente opposizione innanzi al Giudice di Pace di Paola.
Il ricorso contro la sanzione da 212 euro
Secondo la difesa di T.L., infatti, il provvedimento prefettizio, era illegittimo in quanto il ricorrente non poteva essere sanzionato poiché i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020 prevedevano, tra le altre cose, delle deroghe che giustificavano lo spostamento e tra queste vi era lo svolgimento di attività sportive e motorie, a condizione che fosse possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Ebbene, T.L., venne trovato che stava facendo una passeggiata a piedi in luogo isolato ove non risultavano esservi altre persone, eccetto l’altra persona sanzionata, della quale però non venne rilevata la distanza interpersonale. Inoltre, tale deroga, era stata confermata anche dal Ministero dell’Interno, con una Circolare del 12 marzo 2020, con la quale veniva chiarito che “gli spostamenti sono consentiti” anche per “svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro da ogni altra persona“. Per queste ragioni l’Avvocato Quintieri chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione prefettizia.
Ricorso fondato e Prefettura chiamata a pagare le spese
L’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza si costituiva in giudizio con il Vice Prefetto Aggiunto Antonella Regio e chiedeva che il Giudice di Pace di Paola dichiarasse inammissibile o rigettasse il proposto ricorso, perchè infondato e pretestuoso, confermando la ingiunzione di pagamento opposta, con conseguente condanna alle spese del giudizio. In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Il Giudice di Pace di Paola Carmela Patricia Filardi, all’esito dell’udienza, ha ritenuto il ricorso fondato e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura di Cosenza nei confronti del cetrarese T.L., condannandola anche al pagamento delle spese del giudizio.
Per l’altro cetrarese G.V., 65 anni, che stava facendo la passeggiata nella zona del Campo Sportivo Comunale unitamente a T.L., anch’esso difeso dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri, inizialmente deferito dai Carabinieri di Cetraro Marina alla Procura della Repubblica di Paola per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e poi destinatario della prescritta sanzione amministrativa da parte della Prefettura di Cosenza, è fissata l’udienza per la discussione del ricorso il prossimo 3 giugno dinanzi al Giudice di Pace di Paola Carlo Le Pera.

