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Cosenza, accusato di stalking nei confronti di una 42enne. Assolto perchè “Il fatto non sussiste”

Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01

COSENZA – Si è conclusa oggi, davanti al GUP del Tribunale di Cosenza, presieduto dalla dott.ssa Pingitore, l’udienza preliminare a carico di un 50enne di Cosenza, difeso dall‘avvocato Maria Francesca Altomare del foro di Cosenza, accusato di atti persecutori nei confronti di una 42enne anch’essa cosentina. Dopo l’esame delle contestazioni e delle prove raccolte, il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

Secondo l’accusa l’uomo aveva messo in atto reiterate condotte moleste: dalla presenza sotto casa della donna, al contatto telefonico con la scuola dove insegnava, fino all’invio di un pacco regalo e di alcune lettere, una delle quali contenente frasi offensive. Condotte tali da indurre la donna “ad uno stato di perdurante paura per la propria incolumità nonché ad una modifica delle proprie abitudini di vita (in particolare, la riduzione drastica delle proprie uscite in centro città)”.

La difesa ha invece smontato tali accuse, evidenziando due fattori determinanti: la donna aveva già denunciato l’uomo nel 2023 per molestie legate all’invio di messaggi a sfondo sessuale, e quel procedimento penale si era chiuso con l’estinzione del reato per oblazione (pagamento di ammenda). La difesa ha infatti sostenuto che molti episodi contestati al 50enne erano stati già giudicati e quindi non potevano essere oggetto di nuovo processo (ne bis in idem).

Inoltre, l’avvocato Altomare ha evidenziato che le successive lettere e i messaggi di scuse, non potevano essere qualificati come persecutori, in quanto privi di minacce o contenuti idonei a generare uno stato di ansia tale da modificare le abitudini di vita della persona offesa. Durante il dibattito è emerso anche che alcune delle testimonianze a favore della parte offesa non hanno confermato integralmente il racconto della donna, mentre altre hanno descritto i rapporti tra i due come legati da una precedente amicizia. Infine, una lettera offensiva attribuita all’imputato, non è stata ricondotta a lui con certezza.

L’accusa si sarebbe basata principalmente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza adeguati riscontri oggettivi (mancata acquisizione video o testimonianze ulteriori). Per questo il legale dell’uomo ha chiesto l’assoluzione perché i fatti non integrano il reato contestato. Il GUP, accogliendo la linea difensiva, ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori ed ha assolto l’uomo con la formula perchè “Il fatto non sussiste”.

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