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Guida in stato di ebbrezza e viene accompagnato dalla polizia in ospedale, assolto calabrese

Riscontrato un tasso alcolemico di 2.0 al giovane era stata sequestrata l’auto e sospesa la patente per un anno.

 

TAURIANOVA (RC)  – Il Giudice con la sentenza di assoluzione ha sancito un interessante principio interpretativo dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada destinato, come suol dirsi, a fare giurisprudenza: le analisi imposte dalle forze dell’ordine non possono costituire prova di reato, tranne in caso di incidente. Un ragazzo taurianovese, Abramo Giuseppe, nell’agosto del 2011, mentre era alla guida della sua autovettura, veniva sottoposto a controllo da una pattuglia della Polizia di Stato di Gioia Tauro. All’esito di tale controllo gli agenti, sulla base dei soli elementi sintomatici, ritenendo che il conducente fosse in stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di bevande alcoliche, decidevano di sottoporlo ad alcoltest, mediante etilometro. Purtroppo, per loro, nell’autovettura di servizio non avevano l’apposita apparecchiatura e, pertanto, procedevano ad accompagnare coattivamente l’Abramo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Taurianova per le analisi del sangue in cui fu riscontrato un tasso alcolemico 2.0 g/l che ha determinato il sequestro dell’auto e la sospensione della patente per un anno.

 
 

Nel relativo procedimento, celebratosi con rito abbreviato innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Palmi, nella persona del giudice Maione, l’avvocato Vincenzo Gagliardi del Foro di Palmi, difensore di fiducia dell’Abramo, riusciva a dimostrare che l’operato della Polizia, nel caso di specie, era stato del tutto illegittimo e quindi, il relativo referto medico doveva considerarsi inutilizzabile ex art. 191 del codice di procedura penale. Il Giudice, abbracciando in toto la linea difensiva propugnata dall’avvocato Gagliardi, nel tardo pomeriggio di ieri, all’esito della camera di consiglio, emetteva una sentenza di assoluzione con formula piena ovvero “perché il fatto non sussiste”, statuendo di fatto, in punto di diritto, che la Polizia non può procedere – così come ha invece fatto nel caso di specie – in mancanza di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, all’accompagnamento coattivo dello stesso presso una struttura sanitaria, per sottoporlo a prelievo ematico al sol fine dell’accertamento del tasso alcolemico nel sangue e, pertanto, per precostituirsi una prova nell’instaurando procedimento penale a suo carico.

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