Il Consiglio di Stato, accogliendo integralmente le tesi difensive nell’interesse della s.r.l. Falbo, ha accolto l’istanza cautelare proposta ed ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR che aveva, invece, annullato l’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta
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ROSE (CS) – Il Consiglio di Stato – Sez. V (Presidente Caringella, Consigliere estensore Grasso) con ordinanza del 20.12.2019 accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dall’avvocato Oreste Morcavallo, nell’interesse della s.r.l. Falbo, ha accolto l’istanza cautelare proposta ed ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR che aveva, invece, annullato l’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Falbo s.r.l.
I fatti
A seguito di regolare procedura d’appalto la s.r.l. Falbo si aggiudicava l’appalto indetto dal Comune di Rose dei lavori di adeguamento sismico-energetico della scuola primaria don Milani. Avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso al TAR Calabria – Catanzaro la seconda classificata, Eurocostruzioni s.r.l. – Appaltitaly Consorzio Stabile C.S.R.L. Il ricorso si fondava sulla mancata dichiarazione, da parte dell’impresa aggiudicataria, di un provvedimento di risoluzione adottato dal Comune di Cosenza per una precedente gara. Il TAR accoglieva il ricorso annullando l’aggiudicazione.
L’appello al Consiglio di stato
Avverso la sentenza del TAR proponeva appello al Consiglio di Stato la s.r.l. Falbo con l’avv. Morcavallo, il quale sosteneva che il provvedimento di risoluzione del Comune di Cosenza era stato adottato cinque anni fa e quindi in periodo anteriore al termine triennale previsto dalla disciplina eurocomunitaria per l’obbligo informativo. Infatti si rileva che la contestata risoluzione era stata chiesta dalla s.r.l. Falbo in danno del Comune di Cosenza con giudizio civile, in cui la consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Cosenza ha escluso ogni responsabilità dell’Impresa Falbo ed ha, anzi, quantificato il danno subito dall’Impresa a carico del Comune stesso. Il Consiglio di Stato, dopo ampia discussione, ha accolto integralmente le tesi svolte dal difensore della s.r.l. Falbo, sancendo l’importante principio che « l’obbligo informativo gravante sugli operatori economici va dimensionato alla luce del principio (rinveniente dalla disciplina eurocomune) di irrilevanza di vicende risolutive anteriori al triennio precedente alla data di indizione della gara».
“Esprimo via soddisfazione – ha commentato l’avv. Morcavallo – per l’esito che consentirà il completamento dei lavori della scuola, ma anche per un principio innovativo valido per tutti gli appalti pubblici ed applicabile a tutte le imprese“.
