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Detraibilità dell’IVA sui veicoli aziendali: come funziona e cosa sapere per gestirla al meglio

Esistono svariatissimi pareri sul tema detraibilità fiscale nel campo delle auto aziendali, persino fra gli stessi commercialisti: vediamo di fare un po’ di chiarezza su questo argomento spinoso.

 

Esistono svariatissimi pareri sul tema detraibilità fiscale nel campo delle auto aziendali, persino fra gli stessi commercialisti: vediamo di fare un po’ di chiarezza su questo argomento spinoso. Come ben sappiamo, secondo il sistema comune dell’Unione Europea sull’Imposta sul Valore Aggiunto è stato pattuito che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA riguardo a beni sottoposti ad imposta.  Facendo riferimento all’articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/72 del 2018, che non è stato modificato per il 2019 leggiamo che secondo quest’ultimo viene mantenuta una detrazione dell’IVA al 40% rivolta a  ai veicoli (esclusi quelli agricoli) con peso inferiore a 3.500 kg e che possono trasportare fino a un massimo di otto passeggeri.

In tal caso sono detraibili tutte quelle spese che vanno dall’acquisto, alla manutenzione e persino ai lubrificanti. Ciò si applica anche ai costi di leasing e di noleggio. La normativa, quindi, permette di ottenere dei cospicui vantaggi fiscali, soprattutto per quelle aziende che per la loro attività hanno bisogno di un parco veicoli molto esteso.

Naturalmente deve essere provato che tali veicoli vengono  utilizzati anche per scopi lavorativi. Non è quindi permesso applicare le detrazioni per quei mezzi che prevedono un uso solo privato. In caso contrario, le normative prevedono sanzioni pecuniarie. Chi può fruire, invece, della totale detrazione dell’IVA (detraibilità dell’IVA al 100%) sono i veicoli industriali che godono di un utilizzo esclusivo.

Ma, se facciamo caso alla deroga presente nella norma sopra citata (detraibilità IVA 40%), esistono più categorie di veicoli “favoriti” in questa modalità di detrazione e sono: veicoli utilizzati per l’attività lavorativa, taxi, veicoli per scuole guida, veicoli che vengono dati in noleggio oppure in leasing e i veicoli utilizzati dai rappresentanti di commercio.

Per questi veicoli l’IVA è detraibile totalmente sia sulle spese che rientrano nell’acquisto del mezzo sia su quelle che riguardano il mantenimento e i carburanti. Per quanto concerne i rifornimenti di carburante, è ben noto che oramai è in vigore la carta carburante, un metodo che consente una rapida rendicontazione ogni qual volta viene effettuata una spesa di benzina.

È dunque importante, poiché viene emessa una fattura elettronica, poter fare riferimento all’auto specifica che ha effettuato il rifornimento presso la pompa di benzina. 

Sarebbe auspicabile inserire a tal proposito la targa dell’autovettura all’interno della fatturazione elettronica, anche se in merito a questo l’Agenzia delle Entrate non ha dichiarato alcun obbligo: si tratta di un’informazione opzionale, che si può inserire o meno. Sarà perciò necessario che le aziende sappiano come insegnare ai dipendenti la modalità di trasmissione del dato della targa al reparto amministrativo. 

Per maggiore chiarezza si riportano qui elencati alcuni casi che permettono di sfruttare al meglio la detrazione IVA sui veicoli aziendali:

 

 

 

 

 

 

 

 

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