Site icon quicosenza

Prosciolte Rende e Catanzaro. Ai giallorossi 1 punto di penalizzazione dalla Covisoc

Nell’inchiesta Money gate prosciolti Catanzaro e Avellino. Ai giallorossi è stato inflitto un punto di penalizzazione ma solo per inadempimenti amministrativi. Prosciolti anche il Rende ed il presidente Fabio Coscarella perché sul deferimento relativo alla presunta non veridicità delle garanzie bancarie il fatto non costituisce violazione

.

ROMA – Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola – Sezione Disciplinare – ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti nell’ambito del procedimento Money Gate relativo alla gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013 ed alla presunta combine. Il Procuratore Federale aveva deferito i due club e sette tesserati delle due società per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale del match valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone ‘B’ della stagione sportiva 2012/13. Al club giallorosso è stato inflitto 1 punto di penalizzazione “per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017” ai propri tesserati. Inibito inoltre il legale rappresentante del club all’epoca dei fatti Ambra Cosentino (3 mesi).

Prosciolto il Rende e il Presindente Coscarella

Prosciolti il Rende ed il legale rappresentante Fabio Coscarella (“perché il fatto non costituisce violazione”) relativamente alla vicenda legata alla segnalazione del Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina sulla presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27 luglio 2017. Per il Tribunale non solo la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27/07/2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta, ma soprattutto – scrive nella sentenza – se è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo conferimento dell’incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all’accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella.

 

Questo il dispositivo e le motivazioni pubblicate dal Tribunale Federale Nazionale 

“Ritiene il Tribunale che la vicenda meriti una analisi metodologica maggiormente confacente al caso concreto, comunque in grado di porre nella giusta luce l’insieme di tutti gli episodi occorsi al Rende Calcio, in rapida successione, onde conferire alla decisione un quadro esaustivo dei profili giuridico fattuali che riguardano la posizione dei prevenuti, così da tener conto non soltanto di quanto trascritto nella parte dispositiva del deferimento, ma anche degli eventi pre e post rilascio della prima fidejussione oggetto della contestazione. Dai documenti resi dalla Procura Federale si evince, in punto di fatto, che il Sig. Fabio Coscarella unitamente alla domanda di ripescaggio della squadra in serie C, consegnò in FIGC una prima fidejussione rilasciata dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, rivelatasi successivamente priva di efficacia. Risulta altresì che in epoca coeva all’accertamento della validità o meno di detta garanzia, il dirigente si premurò, nel breve volgere di pochi giorni, di reperire una seconda polizza fidejussoria rilasciata da altro Ente, sanando così la posizione di inadempienza del sodalizio sotto il profilo sostanziale, ma non nei sanciti tempi per aver oltrepassato il termine di presentazione della garanzia fissato al giorno 28/07/2017 (C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14/07/2017).

A seguito di tale comportamento la Procura Federale ha contestato al dirigente la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2 CGS; e alla Società l’art. 4 comma 1 CGS. In linea di principio si conviene con la Procura Federale laddove esprime principi sanzionatori riferiti a violazioni di carattere temporale, il cui rispetto è rigorosamente dovuto a cura dei tesserati; ma è parimenti corretto constatare che l’analisi dei comportamenti attuati nel caso di specie va considerata nella sua interezza, attraverso la completa esegesi dei fatti oggettivamente rinvenibili dagli atti istruttori del procedimento, a maggior ragione ove si consideri la manifesta volontà del prevenuto di sanare subito la posizione invalida attraverso il deposito di una nuova garanzia (cioè la seconda fidejussione) avente efficacia antecedente rispetto alla scadenza sancita dal menzionato C.U. Presidenziale: infatti, nella specie, la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27/07/2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta. In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella, focalizzando l’attenzione sul solo primo episodio (fidejussione invalida e violazione del termine di presentazione), che preso singolarmente potrebbe ingenerare oggettive perplessità in ordine al comportamento leale e corretto del prevenuto.

Ma vige agli atti un secondo rilievo, peraltro diffusamente trattato nella narrazione probatoria, nonché dalla difesa, sulla cui contezza esimente non viene svolta menzione alcuna nel dispositivo. Se dunque è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo conferimento dell’incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all’accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. Consegue che, nella fattispecie, merita maggiore tutela il contegno collaborativo svolto dal Sig. Coscarella inteso nel coacervo, piuttosto che l’analisi asettica e parziale degli eventi riferiti al solo primo episodio, in presenza delle innumerevoli circostanze concrete aventi natura scriminante e pacificamente evincibili dal contenuto stesso del deferimento. A ben vedere, il convincimento della Procura Federale trae spunto dal solo primo tempo di una vicenda oltremodo articolata e sofferta quale quella in esame, cioè l’aver prodotto e utilizzato una fidejussione (la prima) priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali. Tuttavia tale proiezione non è rappresentativa del comportamento attuato dal Rende Calcio, invero dipanatosi nell’occasione in due tempi concatenati tra loro.

Traslando quindi i fatti all’interno delle norme di relazione, il convincimento colpevolista adottato dalla Procura Federale non trova coerente ragione poiché focalizzato unicamente sul controllo preventivo e sulla rinvenuta originaria superficialità, che però non trova conferma nei correttivi svolti successivamente (seconda fidejussione) per sanare integralmente e tempestivamente la posizione inadempiente, in onore ai presupposti di fattiva e concreta volontà di sanare una posizione rivelatasi inefficace, per colpa esclusiva di terzi intermediari. Per tale ragione ritiene il Tribunale che il comportamento del Sig. Fabio Coscarella non sia stato dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né sia ascrivibile al contestato art. 8 CGS, ma di converso sia riconducibile alla ipotesi scriminante che opera in onore allo specifico concetto giuridico della comparazione tra tutti i comportamenti posti in essere dal prevenuto, tra i quali la volontà di non ledere le norme del diritto hanno assunto un deciso sopravvento rispetto alla obiettiva leggerezza adottata in occasione del rilascio della prima fidejussione. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Fabio Coscarella e la Società Rende Calcio 1966 Srl, perché il fatto inteso nella sua intierezza non costituisce violazione.

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Dott. Cesare Mastrocola

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale Carlo Tavecchio

 

Exit mobile version