La legge 24 dell’8 marzo 2017 ha introdotto tutta una serie di novità in merito alle responsabilità medica civile e penale
Sono regole ben precise quelle che caratterizzano la responsabilità del medico nei confronti dei pazienti. Una responsabilità che scaturisce dai possibili danni cagionati e dagli errori e omissioni di cui potrebbero macchiarsi i professionisti della sanità. L’attività medica comporta responsabilità precise ed un’esecuzione corretta delle procedure, soprattutto perchè
Il Ddl Gelli e la responsabilità medica
Entrando nel merito della legge 24 dell’8 marzo 2017 è bene valutare gli aspetti specifici della responsabilità nello svolgimento dell’attività professionale e soprattutto le implicazioni in sede penale e civile dell’esercente la professione sanitaria, oggetto degli articoli 6 e 7:
. responsabilità penale: qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
. responsabilità civile: i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.
E’ l’articolo 7 a considerare la responsabilità medica civile suddividendo l’imputabilità essenzialmente in due tronconi e quindi:
. la struttura sanitaria pubblica o privata e i liberi professionisti risponderanno delle condotte dolose o colpose ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c.;
. chi invece esercita la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Obiettivo riduzione del contenzioso civile e penale
Fra gli obiettivi che si pone la legge ha grande rilevanza proprio l’intento di ridurre il contenzioso civile e penale, che ha quale oggetto la responsabilità medica, garantendo un sistema risarcitorio decisamente più efficace nei confronti del paziente. A gettare le basi in termini di riduzione del contenzioso e azione di rivalsa sono gli articoli 8 e 9. L’articolo 8, in particolare, mette nero su bianco l’introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione. Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice
L’articolo 9 regola l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, che non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno. L’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata, solo in caso di dolo o colpa grave, successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
Novità amministrative
La legge mette in atto anche tutta una serie di novità amministrative, parte integrante degli articoli 2, 3, 4 e 5. Si tratta soprattutto di norme che istituiscono tutta una serie di nuovi organi. Si parte con la nascita del Garante del diritto alla salute, la cui funzione prevede l’affidamento dalle Regioni all’Ufficio del Difensore civico. Ogni Regione inoltre vedrà l’istituzione di un Centro per la
Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private dovranno obbligatoriamente essere oggetto di trasparenza, naturalmente nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e protezione dei dati personali. L’articolo 5 infine stabilisce la regola di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida.
