L’Aula della Camera ha approvato con 242 sì, 73 no e 48 astensioni, la legge sulla «Tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» varando disposizioni importanti per questa nuova “emergenza sociale”
ROMA – Il testo torna al Senato, che l’aveva già approvato, poiché è stato modificato a Montecitorio e sulle modifiche non sono mancate le polemiche dei Cinque Stelle. Innanzitutto è importante dare una corretta definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l’aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico o cyberbullismo.
A dare una definizione di bullismo e cyberbullismo ma soprattutto a sottolineare la grande valenza che la prevenzione di questi fenomeni che troppo spesso diventano reati, il criminologo Sergio Caruso, che è anche pedagogista ed esperto in processi psicoeducativi minori, famiglia e prevenzione che, ai microfoni di Rlb Radioattiva, ha sottolineato anche come, fino ad oggi, si è data sempre scarsa importanza alla prevenzione che invece rappresenta un passo importante per contrastare il problema.
Sergio Caruso, criminologo
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Cosa prevede la legge
Possibile l’oscuramento del sito
Chi è vittima di cyberbullismo (che potrà essere anche il genitore di un minorenne) potrà chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, di rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se ciò non avviene entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L’oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
Il docente anti-bulli nelle scuole
In ogni istituto scolastico sarà individuato un referente tra i professori per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo e spetterà al dirigente scolastico informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Il Ministero dell’Istruzione in tal senso, avrà il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e alla uso consapevole di internet.
Le pene si inaspriscono: da 1 a 6 anni
Con la legge che regolerà questi fenomeni, sarà anche rafforzata l’attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.
L’ammonizione del Questore
In presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l’ammonimento cada nel vuoto, la pena viene aumentata. Se l’ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore. Presso la presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

