Il Gup del tribunale di Paola ha dichiarato il “non luogo a procedere” in ordine al reato penale nei confronti di un uomo di Lago, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Assoluzione per difetto di valida querela
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LAGO (CS) – “Difetto di querela“. Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Giudice per le udienze preliminari del tribunale di Paola, il procedimento penale nei confronti di un uomo residente a Lago, difeso dall’avvocato Francesco Bernardo del Foro di Paola, accusato del reato di atti persecutori (stalking) cui all’articolo 612 bis comma 2 del codice di procedura penale che prevede anche le circostanze aggravanti. In particolare, secondo l’accusa, l’uomo si era reso responsabile di condotte persecutorie e reiterate nei confronti dell’ex compagna. Atteggiamenti autoritari e di gelosia, mortificazioni e provocazioni che portavano a continue liti, anche per banali motivi. Un perdurante stato – secondo la querela di parte formalizzata – che avevano procurato nella donna, spesso controllata nelle abitudini e nei suoi movimenti un perdurante e grave stato di ansia o di paura costringendo, la stessa, ad alterare le proprie abitudini di vita.
Nella sentenza di assoluzione il giudice, sulla base all’articolo 529 del codice penale, ha dichiarato il “non luogo a procedere” in ordine al reato penale poiché l’azione non doveva essere esercitata per difetto di valida querela. Quella dello scorso anno, era stata la prima denuncia formalizzata ufficialmente dalla donna nei confronti del presunto staker, sul quale non risultavano precedenti provvedimento giudiziari della stessa natura.