La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’azione di ineleggibilità proposta dai consiglieri comunali di minoranza contro l’elezione a Sindaco di Belvedere Marittimo di Vincenzo Cascini, per la carica rivestita in seno a una struttura sanitaria privata.
BELVEDERE – Vincenzo Cascini era eleggibile alla carica di Sindaco del comune di Belvedere. A stabilirlo è la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro (Presidente e relatore Filardo, consiglieri Magarò e Fontanazza), in accoglimento delle tesi difensive svolte dagli Avv.ti Oreste Morcavallo, Giuseppe Santoni e Vito Caldiero, che ha rigettato l’azione di ineleggibilità proposta dai consiglieri comunali di minoranza.
I FATTI – I consiglieri comunali di minoranza del Comune tirrenico cosentino, avevano impugnato, dinnanzi al Tribunale di Paola, la delibera di elezione e convalida del Sindaco Vincenzo Cascini all’esito delle elezioni sostenendo l’ineleggibilità per la carica rivestita in seno ad una struttura sanitaria privata (la Casa di Cura Cascini). Vincenzo Cascini, con il patrocinio degli Avv.ti Morcavallo, Santoni e Caldiero, ha invece sostenuto l’infondatezza del ricorso per aver rimosso la carica rivestita nei termini e secondo le modalità previste dalla Legge. Il Tribunale di Paola aveva accolto il ricorso della minoranza dichiarando ineleggibile e decaduto il Sindaco Cascini. “non avrebbe offerto idonea prova della tempestiva rimozione dell’impedimento alla nomina, posto che la lettera manoscritta, denominata “copia autentica dimissioni”, prodotta con la comparsa di costituzione, non aveva data certa e che le dimissioni non avrebbero potuto avere efficacia prima del momento di ricostituzione dell’organo di amministrazione, evento accaduto, nel caso di specie, in epoca successiva al termine fissato per la presentazione delle candidature”.
Il ricorso in Appello
Contro l’ordinanza Cascini ha presentato ricorso in appello. I difensori hanno insistito per l’infondatezza del ricorso della minoranza e per la perfetta regolarità delle dimissioni del Cascini dalla carica rivestita e quindi per la legittimità della sua elezione a Sindaco. Ragioni accolte dalla Corte d’Appello che ha stabilito che le dimissioni erano state prodotte nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
Si legge nella sentenza “La Casa di Cura Cascini, convenzionata con il servizio sanitario, era ed è gestita sotto forma di società a responsabilità limitata di diritto privato, regolamentata da uno statuto che non prevede alcuna disciplina particolare in tema di comunicazioni interne alla compagine societaria. Di conseguenza, le dimissioni dalla carica di amministratore unico non erano soggette a particolari formalità (a parte la forma scritta prevista dall’art. 2385 C. C.) e ben potevano essere adottate mediante la lettera manoscritta datata 20.4.2019, allegata in atti. La comunicazione di tale atto è adeguatamente documentata dalle sottoscrizioni apposte per accettazione in calce allo stesso nonché dai timbri della società e, comunque, risulta dal verbale redatto dal sindaco unico – revisore dei conti il 24.4.2019″. E ancora, che “la presenza del signor Cascini all’assemblea ordinaria dei soci del 2.5.2019 non incide sulla validità e tempestività delle dimissioni posto che in tale occasione si è preso atto del recesso dell’amministratore e non risulta sia stata effettuata alcuna attività gestoria da parte di quest’ultimo. Conseguentemente l’ordinanza del tribunale di Paola del 23/24.1.2020 deve essere riformata con rigetto dell’azione per la dichiarazione di ineleggibilità del sig. Cascini Vincenzo alla carica di Sindaco del comune di Belvedere Marittimo. La soluzione rende superfluo l’esame della questione di legittimità costituzionale delineata dall’appellante principale e, in forma di appello incidentale, dai soggetti intervenuti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese nei confronti dei soggetti che hanno effettuato l’intervento ad adiuvamdum possono essere compensate. Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace”.
Dunque, su tali motivazioni la Corte d’appello ha riformato l’ordinanza di primo grado, confermando Cascini sindaco del Comune e condannando i consiglieri di minoranza alle spese di lite. L’Avv. Oreste Morcavallo esprime piena soddisfazione per l’esito del giudizio e per gli innovativi principi applicabili a tutte le controversie in tema di ineleggibilità negli enti locali.