I giudici amministrativi hanno stabilito che nel sito presilano non potranno essere abbancati rifiuti che non abbiano la certificazione della compatibilità ambientale
CELICO (CS) – Il Tar della Calabria ha bocciato in parte l’ordinanza della Presidente Santelli sulla discarica di Celico, accogliendo i ricorsi presentati dalla società del gruppo Vrenna che gestisce l’impianto e dai comuni di Celico, Casali del Manco, Rovito , Spezzano della Sila, Lappano e Pietrafitta (tutti rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Giovanni Spataro del foro di Cosenza). La discarica privata di Celico non può essere costretta ad abbancare rifiuti in deroga alla procedura di omologa. In pratica i giudici amministrativi hanno stabilito che nel sito presilano non potranno essere abbancati rifiuti che non abbiano la certificazione della compatibilità ambientale, ovvero non si potranno conferire rifiuti dalla composizione incerta.
L’ordinanza della Regione emanata dal Presidente Jole Santelli lo scorso 20 maggio, prevedeva il conferimento di 300 tonnellate al giorno di rifiuti provenienti da alcune le province calabresi nella discarica di Celico, comprensivo di quelli prodotti dall’impianto di Lamezia Terme, per una durata massima pari a 60 giorni. La Regione Calabria, dunque, non solo aveva imposto al predetto gestore di accettare volumi straordinari di rifiuti (per un quantitativo corrispondente ad oltre il doppio dei volumi abbancati storicamente in discarica); ma aveva di fatto introdotto uno strumento in forza del quale il transito dei rifiuti in discarica poteva avvenire senza alcuna idonea procedura preventiva di verifica circa la compatibilità dei rifiuti ed abilitando, conseguentemente, il conferimento incontrollato di qualsivoglia tipologia di scarto.
Un rischio abnorme per la salute e l’igiene pubblica di tutti quei centri abitati posti nelle immediate vicinanze allo stesso sito e che, peraltro, da anni sono costretti a convivere con una situazione di precarietà ambientale, più volte denunciata, correlata alla presenza della suddetta discarica. Oggi la I sezione del Tar Calabria di Catanzaro ha accolto il ricorso solo sul presupposto della dedotta violazione della normativa ambientale che vieta l’abbancamento dei rifiuti non catalogati.
L’avv. Giovanni Spataro ha evidenziato l’importanza di questa decisione che, ripristinando l’ordinario sistema di controllo, consentirà al gestore di vietare l’ingresso in discarica a quei rifiuti che per caratteristica e contenuto non possono essere conferiti presso lo stesso sito. I Sindaci della Presila cosentina hanno manifestato grande soddisfazione per la pronuncia del Tar che, peraltro, assume un rilievo fondamentale per l’intero territorio amministrato e che, in ragione dell’utilizzo incontrollato della discarica, rischiava di subire l’ennesima mortificazione con ripercussioni, non solo in termini ambientali.