Erronea attribuzione di due voti alla lista La Svolta, perché recavano un chiaro segno di riconoscimento
SERRA D’AIELLO (CS) – Il Consiglio di Stato – Sez. III (Pres. Garofoli, Estensore Pescatore) con sentenza n. 2322 del 9.4.2019, accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dall’Avv. Oreste Morcavallo per il Comune di Serra d’Aiello e dall’avv. Achille Morcavallo per i consiglieri di maggioranza, ha respinto l’appello dei consiglieri di opposizione.
I fatti. Alle recenti elezioni comunali era stata eletta Sindaco Giovanna Caruso con la lista La Svolta, con un voto di differenza rispetto alla lista Sosteniamo Serra con candidato a Sindaco Antonio Cuglietta. Avverso la proclamazione degli eletti proponevano ricorso al TAR Antonio Cuglietta ed i consiglieri e candidati della Lista, i quali contestavano l’erronea attribuzione di n. 2 voti alla lista La Svolta, perché recavano un chiaro segno di riconoscimento.
Si costituivano il Sindaco Caruso ed i consiglieri di maggioranza i quali respingevano le censure mosse dai ricorrenti e spiegando, a loro volta, ricorso incidentale contestando l’assegnazione alla Lista Sosteniamo Serra di n. 2 schede, recanti una croce su tutto lo spazio votato ed un nome errato di un candidato. Il TAR, dopo ampia istruttoria svolta dalla Prefettura di Cosenza, riconosceva l’illegittima attribuzione dei due voti alla lista La Svolta per i motivi esposti in ricorso e rigettava il ricorso incidentale. Il TAR correggeva, inoltre, il risultato elettorale proclamando eletto a Sindaco Antonio Cuglietta, con un voto di differenza.
Avverso la sentenza proponevano appello al Consiglio di Stato l’ex Sindaco e gli ex consiglieri di maggioranza. Resistevano il Comune ed i consiglieri di maggioranza. Il Consiglio di Stato, dopo ampia discussione svoltasi all’udienza pubblica del 4.4 u.s,. ha respinto l’appello riconoscendo la validità del ricorso e della sentenza di primo grado, confermando Cuglietta nella carica di Sindaco.
“Siamo particolarmente soddisfatti – hanno commentato gli avvocati Morcavallo – per l’esito del giudizio che conferma la fondatezza delle ns. tesi applicabili in tutte le elezioni amministrative. Di significativo rilievo l’irrilevanza dell’errore sul nome del candidato, che in mancanza di omonimie, rende il voto pienamente valido”