GENOVA – Una sentenza a favore dell’utenza. Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, diversamente non vi è prova del corretto espletamento della procedura esecutiva. Solo in questo modo il concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica delle cartelle.
LA SENTENZA – È quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (Sent. CTP di Genova n.11/01/12, depositata il 25/01/2012; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale, nell’annullare una serie di cartelle per un importo complessivo di euro 401.233,29, chiarisce che “La Commissione valutate le argomentazioni addotte da ambo le parti, ritiene assorbente rispetto a tutte le contestazioni mosse da parte ricorrente, nonché alle controdeduzioni formulate da parte resistente, l’obiettiva mancata produzione delle cartelle di pagamento, essendo queste ultime l’atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l’esistenza”.
LA TESI DEL CONTRIBUENTE – I giudici di Genova, dunque, accolgono la tesi del contribuente secondo cui il concessionario non aveva ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 5 (allora comma 4) del DPR n.602/73, il quale prevede che «il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. Va da sé, quindi, che producendo solamente le relate di notifica e/o le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza le cartelle esattoriali, il concessionario non ha ottemperato all’obbligo previsto dalla legge e dunque non ha provato la correttezza delle procedure di riscossione.
DI SICURO INTERESSE – La predetta sentenza, dunque, continua sostanzialmente l’indirizzo già espresso da altre Commissioni Tributarie (si ricordano ad esempio le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n.40/01/10, anch’esse visibili su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti). Tale questione, come si è già avuto modo di evidenziare in altre occasioni, è di sicuro interesse poiché può succedere che il contribuente venga a conoscenza di un debito tributario solo a seguito di atti successivi alla cartella (come in caso di notifica di pignoramenti su c/c bancari o di un’iscrizione ipotecaria) e abbia la necessità oltre che il diritto di conoscere a pieno quanto gli viene richiesto.
IL PIU’ DELLE VOLTE – Il più delle volte in questi casi succede che il concessionario si limiti a produrre solamente degli estratti di ruolo – in pratica un mero elenco dove sono indicate tutte le cartelle per le quali si procede – ma anche in questo caso la giurisprudenza ha chiarito che “non è sufficiente … il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perché vanno esibiti gli atti (ossia le cartelle) in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” (Sent. TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria n.301/09 del 30/04/2009; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, appare chiaro il diritto di ogni contribuente di visionare copia degli atti che lo riguardano, pena la nullità degli stessi.