Il Tribunale della Libertà ha annullato le misure cautelari adottate nei confronti degli indagati. Per tutti il pubblico ministero aveva chiesto il carcere ma il Gip decise per la misura cautelare dell’obbligo di dimora
COSENZA – Il 27 luglio scorso il Tdl ha dichiarato la nullità dell’ordinanza impugnata con riferimento alla posizione di G.F.C. D.R. 34 anni, indagata per spaccio e per concorso di usura e difesa dall’avvocato Eugenio Naccarato, con l’immediata cessazione degli effetti della misura cautelare in atto. Per Il Tribunale della Libertà il ricorso presentato dalla difesa è da ritenersi fondato e merita l’accoglimento.
L’operazione che ha coinvolto 64 indagati, accusati a vario titolo di detenzione e spaccio e reati contro il patrimonio: estorsione, usura, truffa, si basa su intercettazioni telefoniche e ambientali nonchè sulle dichiarazioni rese da assuntori e tossicodipendenti cessionari dello stupefacente. Per la difesa della 34enne le condotte non sarebbero connesse con quelle degli altri soggetti ad eccezione dei correi in alcuni dei delitti contestati. Il Tdl ha osservato che la motivazione espressa dall’accusa sia del tutto apparente e che “non è possibile demandare al Tribuanle della Libertà l’integrazione della motivazione qualora sia mancante o del tutto apparente” e ancora “deficitaria appare altresì la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, atteso che non vi sono argomentazioni individualizzanti”.
Revoca dell’obbligo di dimora anche per G.B. difeso dall’avvocato Francesco Chiaia, A.F. difeso dall’avvocato Roberta Fragale, C.P. difeso dall’avvocato Maria Francesca Colistro, R.A.N, M.G. e R.C difesi dall’avvocato Emiliano Iaquinta. Anche in questo caso il Tribunale della Libertà ha inteso accogliere il ricorso presentato dalla difesa e annullare la misura cautelare dell’obbligo di dimora, a causa di un vizio di motivazione ma, in particolar modo, si è fatto riferimento alla mancata individuazione dell'”ipotesi lieve” ossia non si è trattato di una cessione di droga di enormi quantità.