Qualora il destinatario della sanzione non riceva la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione dall’Amministrazione, la multa e l’eventuale cartella esattoriale non sono più valide
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ROMA – Le multe comminate per violazioni del codice della strada dovranno essere sempre notificate dall’Amministrazione altrimenti non sono valide. Vale anche per l’eventuale cartella esattoriale di pagamento che può essere impugnata, con prospettive di successo, perché il compito di provarne l’avvenuta notifica spetta sempre al Comune che dovrà esibirne le prove. Questo quanto disposto dalla sentenza numero 5403, depositata il 25 febbraio 2019, dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, che è tornata a ribadire un importante principio che tutela gli automobilisti da possibili abusi. Si tratta di una linea giurisprudenziale che, purtroppo, talvolta viene ancora trascurata nei gradi di giudizio inferiori.
Nel diffondere il testo integrale del pronunciamento e nel commentarne gli effetti, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it sottolinea come proprio “in assenza effettiva di notifica vi siano ottime prospettive di successo all’opposizione a una cartella esattoriale già dal primo grado“. Prospettive che, alla luce degli attuali orientamenti, diventano certezza di fronte al controllo di ultimo grado esercitato dagli Ermellini, come sottolineato dalla sentenza. Ribadendo quanto già espresso in passato con la decisione n. 8267/2010, i giudici hanno infatti scritto: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale“.
Il caso oggetto di valutazione è quello di un automobilista che aveva fatto ricorso prima al Giudice di Pace di Roma e poi al Tribunale contro l’emissione di una cartella esattoriale de Equitalia Sud. Dal momento che Roma Capitale non si era costituita in giudizio e non aveva mostrato alcuna prova della notifica avvenuta, la sentenza è stata cassata e rinviata a un differente giudice, sempre del Tribunale di Roma, per una nuova decisione e per la ripartizione delle spese.