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Ecco il Bonus mamme 2024. Fino a 3 mila euro l’anno per chi ha almeno 2 figli: a chi spetta

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Ecco il Bonus mamme 2024. Fino a 3 mila euro l’anno per chi ha almeno 2 figli: a chi spetta

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Bonus mamme 2024

COSENZA – Bonus Mamme 2024, ecco la circolare pubblicata dall’Inps sull’agevolazione inserita nella Legge di Bilancio 2024 che prevede l’esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli a carico. Le novità per il 2024, in via sperimentale solo per quest’anno, è che il bonus è attribuito anche in presenza di due figli a carico.

Per ottenere il bonus le lavoratrici interessate possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile sul sito dell’Inps, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

A chi spetta l’agevolazione

L’agevolazione, che rientra nei 21 bonus introdotti dall’Esecutivo per il 2024, riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche. Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Fino a un massimo di 3mila euro e valido fino al 2026

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio. Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

Bonus Mamme 2024: soglie, assetto e misure

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio. Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Rapporti di lavoro instaurandi

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell’esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

– l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;

– l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Condizioni e applicazioni del bonus mamme 2024

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

–    la lavoratrice sia madre di tre o più figli
–    il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Anche per bambini in adozione o affidamento

La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento. L’agevolazione in commento, pertanto, non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

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