RENDE – Con Delibera della Commissione straordinaria di Rende e a seguito dell’attività ispettiva del collegio, è stata decretata la “revoca della concessione dello Stadio Marco Lorenzon alla società del ASD SS Rende (oggi Rende Calcio 1968 srl)” e sottoscritta tra il Comune e la società biancorossa il 1 luglio del 2016 per una durata di nove anni. Nella delibera d’urgenza dei commissari, che ha portato alla revoca della concessione, vengono evidenziate “diverse illegittimità di mala gestione” tra il Comune e il concessionario a cominciare dall’affidamento avvenuto in via diretta senza lo svolgimento di alcuna procedura di gara e tutta una serie di omissioni a danno dell’Ente.
“Nessun canone concessorio” per lo stadio Lorenzon
Viene evidenziato nella delibera che “Non è stato previsto il versamento di canone concessorio, in quanto l’associazione sportiva concessionaria, a fronte del diritto di gestire ed utilizzare l’impianto ed a percepire ogni derivante introito, ha assunto unicamente l’obbligo di realizzare alcuni lavori quantificati in euro 487.000,00. Gli elementi sopra descritti, unitamente a quanto accertato in sede di scioglimento del consiglio comunale, già consentono di ravvisare le seguenti illegittimità che viziano la procedura sin dal suo momento genetico. La mancata previsione di un canone concessorio – scrive il colleggio – con danno per la Pubblica Amministrazione e corrispondente ingiusto profitto per il privato concessionario.
Viene messa nero su bianco dalla delibera “l’incompetenza assoluta della Giunta Comunale perchè la delibera di concessione dello stadio Comunale è stata adottata dalla Giunta Comunale, organo però totalmente incompetente, atteso che tale deliberazione per natura, finalità ed oggetto doveva essere adottata – quale atto programmatorio – dal Consiglio comunale“.
Violazioni normative sull’affidamento
“Ma ancor più grave – viene scritto – è la violazione della disposizione normativa di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 la quale prevede il possesso e la verifica di specifici requisiti per l’affidamento di contratti pubblici imponendone, obbligatoriamente e inderogabilmente, la verifica nella fase prodromica alla stipula contrattuale. La ratio della norma è chiara e risiede nella necessità di demandare la gestione di un appalto o di una concessione, in cui siano implicati interessi pubblici, ad operatori che diano garanzie di affidabilità sotto il profilo morale e professionale. Ebbene, nel caso di specie questo importante e doveroso accertamento preliminare sui requisiti di ordine generale prescritti dal ridetto art. 80 del previgente Codice è stato inopinatamente eluso“.
Tra le altre omissioni emerse quelle sulla richiesta dell’informazione antimafia, l’omesso controllo sull’impresa che ha provveduto all’esecuzione dei lavori di riqualificazione della struttura, l’omessa acquisizione del CIG e violazione delle norme in tema di tracciabilità die flussi finanziari, la mancata acquisizione di alcune delle polizze assicurative prescritte nel capitolato d’oneri prima della stipula del contratto per l’affidamento del servizio di gestione, l’omesso pagamento delle utenze e elusione della Tari”.
Impianto privo di una certificazione di agibilità
“Non è mai stato rilasciato il certificato di agibilità dell’impianto, che è stato, pertanto, esercito in assenza di qualsiasi attestazione circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico. Solo in data 27.09.2022 il Responsabile del Settore Tecnico manutentivo del Comune di Rende ha finalmente inibito lo svolgimento di manifestazioni sportive all’interno dell’impianto alla presenza del pubblico, proprio in ragione dell’assenza di un certificato di agibilità e nelle more della realizzazione dei lavori all’uopo necessari. Ciò nonostante – scrivono i Commissari -, con ordinanza n. 49/2023 il Sindaco, in totale spregio del predetto divieto e delle norme di legge che impongono l’agibilità delle strutture edificate, ha autorizzato (rectius, ha ordinato!) lo svolgimento di una manifestazione sportiva con presenza di pubblico.