COSENZA – Il legale del sindaco sospeso di Rende, Nicola Carratelli, entra nel merito della decisione da parte del Riesame di Catanzaro nei confronti di Marcello Manna che ha comunque confermato la misura del divieto di dimora ma ha escluso l’ipotesi di corruzione.
“Con riferimento alla odierna decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro, spiega Carratelli – che nel confermare la misura cautelare del divieto di dimora in Rende ha comunque annullato l’ordinanza del GIP con riferimento all’ipotesi di corruzione, per insussistenza di gravità indiziaria, va evidenziato – dichiara Carratelli – come la radicale esclusione del più grave delitto corruttivo, per il quale il Pubblico Ministero, nella sua richiesta, ed il GIP, nella sua ordinanza, avevano speso lunghe e corpose argomentazioni, riduca in maniera notevolissima la ragione per la quale il Sindaco di Rende democraticamente eletto non possa momentaneamente svolgere il suo mandato, ravvisabile soltanto nell’essersi egli interessato, quale amministratore attento e sensibile ad ogni problematica sociale, affinchè la gara d’appalto per la gestione del centro diurno per minori disagiati venisse utilmente svolta, onde garantire – spiega – la prosecuzione di quel delicato ed importante servizio, senza alcun vantaggio, senza alcun interesse, tantomeno di tipo elettorale, e, soprattutto, nella piena consapevolezza di aver comunque agito in termini di assoluta legalità”.
“La ferma negazione, da parte del Tribunale della Libertà, della gravissima ipotesi corruttiva, per la quale i magistrati inquirenti ieri intervenuti all’udienza camerale avevano particolarmente insistito, rappresenta – prosegue l’avvocato di Manna – nel contesto di un’indagine capillarmente estesa all’integrale azione amministrativa di Marcello Manna (gli hanno “fatto le pulci”!), la più evidente e netta riprova della complessiva legittimità e liceità della sua attività, nonchè un risultato pienamente positivo per le tesi difensive, che saranno prossimamente definitivamente accolte anche quanto – ha poi concluso – alla residua contestazione di turbativa d’asta.