Guida sotto l’effetto di alcol e droga, ma viene assolto perchè il fatto non sussiste

La difesa dell’imputato smonta il castello accusatorio con una sentenza della Cassazione che rende nulli gli accertamenti tecnici per omessa richiesta di consenso all’automobilista

 

 

COSENZA – Se la difesa dell’imputato non avesse portato all’attenzione del giudice l'”errore”, creando anche un precedente in campo giuridico, il giovane 41enne reo di essersi messo alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di alcol e droga non l’avrebbe di certo scampata. Un errore delle forze dell’ordine che la sera del 10 ottobre del 2017 rilevarono l’incidente avvenuto sulla strada provinciale 217 dove il 41enne finì la sua corsa schiantandosi contro un guardrail. Infatti l’accusa mossa contro l’automobilista è per essersi messo alla guida del veicolo Alfa Romeo in “stato di ebbrezza con tasso alcolemico 2,20 g/l ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cocaina e cannabinoidi, provocando un incidente, schiantandosi contro il guardrail sulla Strada Provinciale 217”. A questo è da aggiungere l’aggravante comma 7 stato di ebbrezza, in quanto l’incidente accadde dopo le 22 e prima delle 7 del mattino

La tesi della difesa, rappresentata  dall’avvocato Francesco Acciardi del foro di Cosenza, è stata accolta in pieno dal giudice che ha assolto l’imputato perchè il fatto non sussiste. Una ricostruzione temporale dei fatti che non lascia spazio ad alcun dubbio, avvalorata dalla sentenza di Cassazione Sezioni Unite con cui diviene nulla la prova acquista senza consenso da parte dell’imputato.

I FATTI

il 41enne rimane coinvolto in un incidente autonomo, dove fortunatamente non coinvolge altre vetture, nè persone e finisce schiantandosi contro un guardrail alle porte di Cosenza. Giunge una pattuglia delle forze dell’ordine e allertano i sanitari del 118. Il giovane viene trasferito in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine rimangono sul posto per effettuare i rilievi. In ospedale al 41enne viene riscontrato un trauma cranico ed escoriazioni giudicate guaribili in 7 giorni. Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, telefonicamente anticipano ai sanitari la richiesta di eseguire esami di laboratorio per rintracciare eventuali presenza di sostanze stupefacenti oppure uso di alcol alla guida. Intorno all’una e venti di notte la pattuglia si reca al Pronto soccorso per accertare lo stato di salute dell’uomo e formalizzare la precedente richiesta verbale, effettuata telefonicamente, degli accertamenti sanitari per la verifica di assunzione di droga e/o alcol.

Gli accertamenti tecnici sono stati effettuati 13 minuti dopo avere formalizzato nero su bianco la richiesta ai sanitari senza che, in quel lasso di tempo fosse stato chiesto il consenso all’imputato. Ed è proprio su questo punto che la difesa dell’imputato porta all’attenzione del Tribunale anche una sentenza di Corte di Cassazione sezione Unite,  riguardante l’accertamento tecnico irripetibile del prelievo delle analisi ematiche: “l’individuo può essere accompagnato in ospedale  ma prima deve essere chiesto il consenso se vuole essere assistito oppure no. Il consenso non è altro che la presenza del difensore di fiducia o in assenza quello d’ufficio”. La pattuglia delle forze dell’ordine, nel caso specifico, non hanno emesso avviso per far sì che il giovane potesse avvalersi di un legale.

Le analisi hanno evidenziato la positività al tasso alcolemico con un 2,20 g/l e all’assunzione delle droghe, cannabinoide e cocaina. L’errore commesso è stato riscontrato nella modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili, ossia i prelievi per rintracciare le sostanze alcoliche e dopanti nel sangue. Se vengono effettuati all’interno del protocollo sanitario di cura alla persona non è necessario l’avviso all’interessato di sottoporsi all’esame. Se invece finalizzati come mezzo di ricerca per indizi di reità, ossia di prova di colpevolezza, e’ necessario fare esprimere il consenso all’indagato. In questo caso il consenso è stato chiesto dopo l’avere eseguito il prelievo ematico. Il protocollo sanitario non aveva richiesto il prelievo ematico in quanto l’imputato aveva riportato un trauma cranico e delle escoriazioni. Quindi era un soggetto da sottoporre ad una eventuale tac. Per cui avendo effettuato accertamenti con un omesso avviso, sono risultati nulli, venendo a mancare così la prova del fatto. Il giudice ha dovuto assolvere l’imputato perchè il fatto non sussiste

 

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