Il giudice ha accolto la richiesta della difesa che ha chiesto l’annullamento in quanto le violazioni sarebbero state commesse da ignoti e pertanto si presentava impossibile l’identificazione del trasgressore
COSENZA – Con sentenza del 17/10/2018 , depositata il 25/03/2019, il giudice di Pace di Cosenza, Lanzillotta ha annullato due Ordinanze – Ingiunzioni emesse dal Dirigente della Polizia Municipale del Comune di Cosenza, a seguito di verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale , con le quali si contestava la violazione dell’Ord. Sind n. 5407 del 30/07/2013- Ord. Sind. N. 2272 del 08/04/2013- Ord. Sind. N. 382 del 16/01/2014- Ord. Sind. N. 5074 del 06/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni come da Delibera di Giunta n. 19 del 16/03/2015, in quanto veniva accertata la presenza di rifiuti non differenziati nell’area prospiciente il portone d’ingresso di un Condominio del centro cittadino e il mancato utilizzo dei mastelli “ anti randagismo” per il conferimento dei rifiuti.
Il Condominio in questione, quindi, proponeva ricorso avverso le suddette Ordinanze – Ingiunzioni, tramite l’Avv. Rosa Cosentino del Foro di Cosenza, chiedendone l’annullamento, in quanto le violazioni sarebbero state commesse da ignoti e pertanto si presentava impossibile l’identificazione del trasgressore.
Ciò sull’assunto che la responsabilità è personale, mancando altresì, del tutto l’accertamento degli estremi oggettivi ; Inoltre le ordinanze impugnate ricollegavano inesattamente la responsabilità del Condominio all’amministratore. Infatti, secondo le norme che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative ciascuno è responsabile della propria azione e omissione, sia colposa che dolosa, e nel caso in esame non era dato sapere chi aveva abbandonato i rifiuti nell’area di pertinenza del Condominio senza utilizzare i mastelli e aver imputato tale condotta all’Amministratore di condominio non trovava alcun fondamento. Infatti, trattandosi di luogo raggiungibile da chiunque, non poteva affermarsi con sicurezza che l’agente fosse stato un condomino, o comunque un soggetto che aveva una relazione giuridicamente significativa con il Condominio. Inoltre sebbene l’amministratore sia il rappresentante legale del Condominio, è indubbio che lo stesso non può essere considerato obbligato in solido con il Condominio stesso proprio perché la sua funzione lo esclude.
Il Giudice di Pace, così, accogliendo le tesi difensive, ha dato torto al Comune di Cosenza costituito in giudizio, e, lo ha condannando, altresì , a rifondere le spese di processuali.