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Accolto il ricorso dell’ASD Reggio Calabria. Per il Rende arriva lo 0 – 3 a tavolino

Sul campo si erano imposti gli uomini di Trocini per 2 a 1, ma il Giudice Sportivo di Serie D, ha accolto il reclamo degli amaranto in merito alla posizione del calciatore Marco Feraco, assegnando lo 0-3 a tavolino

RENDE (CS)- Ribaltato il risultato del campo. L’ASD Reggio Calabria, che fin’ora non aveva mai vinto una partita fuori casa, si ritrova belli e impacchettati i 3 punti quando dalla trasferta di Rende, non ne era arrivato nemmeno uno. Ci riferiamo al derby di un mese fa vinto dai biancorossi per 2 a 1 e sul quale pendeva il ricorso degli amaranto che nelle loro motivazioni,  poi depositate, sostenevano che il Rende avrebbe schierato il calciatore Marco Feraco gravato da squalifica. Il giudice sportivo della Serie D ha accolto il reclamo della Asd Reggio Calabria, riconoscendo che il calciatore doveva ancora scontare un turno di squalifica. Di conseguenza è stato decretato lo 0-3 a tavolino. La squadra allenata da Ciccio Cozza grazie a questo regalo sale a quota 13 punti in classifica, lasciando così il quartultimo posto. Il Rende invece scivola a 12 punti.

Questo il accomunato ufficiale del Giudice Sportivo: “il Giudice Sportivo – esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Reggio Calabria
OSSERVA

– la reclamante chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi della combinato disposto di cui agli artt. 17 comma 5 e 22 comma 6 del CGS, alla società Rende per avere un proprio calciatore Feraco Marco nato il 10 novembre 1996, preso parte alla gara di cui all’oggetto, dal 39º del secondo tempo, con la maglia nº 11, nonostante lo stesso, squalificato per 6 giornate ( CU 90 del 9/01/2015 del CR Calabria) mentre militava nelle file della società Acri SCSD del campionato Juniores, non aveva scontato per intero la sanzione irrogata ( 2 gare residue).

Infatti, successivamente al 9 gennaio 2015 la società aveva disputato solo 4 gare ( 13/20/27 gennaio e 17 febbraio 2015), in cui non aveva schierato il calciatore, mentre in occasione delle gare del 10/2/2015 ( Roggiano – Acri ) e del 3 marzo 2015 ( Castrovillari – Acri), la società non si presentava alle gare e veniva considerata rinunciataria e pertato esclusa dalla manifestazione ( CU 112 del 13/2/2015 e 123 del 6/03/2015).

Pertanto alla data del 30 giugno 2015 il calciatore Feraco doveva scontare ancora due giornate di squalifica. Nella stagione successiva il calciatore veniva trasferito alla società Rende ( partecipante al Campionato di Serie D ) e veniva inserito in distinta in tutte le gare disputate dalla società; Di conseguenza, secondo la reclamante, il calciatore, avendo cambiato società, doveva scontare la squalifica residua nella prima giornata di campionato con la prima squadra della nuova società così come previsto dall’art.22 comma 6 del CGS; – la società Rende nelle proprie controdeduzioni, pur non contestando la ricostruzione dei fatti, sostiene che il calciatore Feraco Marco, alla data della gara di cui in oggetto, aveva scontato la squalifica per intero in quanto le due giornate residue erano state scontate nel campionato Juniores Nazionale e precisamente nelle gare Rende – Reggio Calabria del 19/09/2015 e Manfredonia – Rende del 3/10/2015 in cui il calciatore era stato schierato tra i calciatori “fuori quota”.

Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. L’art.22 comma 6 del CGS, infatti, prevede che la squalifica residua, nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società, debba essere scontata ” in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”; tale norma non può subire interpretazioni che siano contrarie al principio di effettività e certezza della esecuzione della pena inflitta.

Sulla base degli atti ufficiali di gara e tenuto conto del disposto di cui all’art 22 comma 5 del CGS (se la società rinuncia alla disputa della gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva) risulta evidente che il calciatore Marco Feraco, alla data di cui i oggetto, non aveva scontato per intero la squalifica irrogata con CU nº 90 del 9/01/2015 del CR Calabria e pertanto la sua presenza in campo ha alterato il risultato della gara;

P.Q.M. delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di comminare alla società rende la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3

3) di non addebitare la tassa di reclamo

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