Calabria
Coronavirus, Sant’Eufemia D’Aspromonte e Torre di Ruggiero dichiarate zone rosse
Due ordinanze firmate dal vicepresidente dalla Giunta Regionale Spirlì con le quale vengono istituite le zone rosse nel comune del reggino e in quello del catanzarese per l’elevato numero dei contagi
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COSENZA – Due comuni Calabresi sono stati dichiarati zona rossa da apposite ordinanze firmate dal vicepresidente dalla Giunta Regionale Nino Spirlì, presidente facente funzioni dopo la scomparsa della Santelli, a causa dell’elevato numero di contagi. Si tratta di Sant’Eufemia D’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria e Torre Ruggiero in quella di Catanzaro. Le ordinanze numero 74 e 75, recanti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 in materia di igiene e sanità pubblica, attivano le disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nei due comuni a partire da domani, venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 17:00. Chiuse tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, imposto il divieto di allontanamento delle persone residenti nei due comuni, di ingresso e uscita nei e di spostamento, tranne per quelli ritenuti essenziali. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.
In particolare con le due ordinanze:
1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti , riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le
esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
4. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.
5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come
zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
6. È disposto che il Dipartimento di Prevenzione prosegua l’attività di screening ai contatti stretti e provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
7. È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
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