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Prosciolte Rende e Catanzaro. Ai giallorossi 1 punto di penalizzazione dalla Covisoc
Nell’inchiesta Money gate prosciolti Catanzaro e Avellino. Ai giallorossi è stato inflitto un punto di penalizzazione ma solo per inadempimenti amministrativi. Prosciolti anche il Rende ed il presidente Fabio Coscarella perché sul deferimento relativo alla presunta non veridicità delle garanzie bancarie il fatto non costituisce violazione
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ROMA – Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola – Sezione Disciplinare – ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti nell’ambito del procedimento Money Gate relativo alla gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013 ed alla presunta combine. Il Procuratore Federale aveva deferito i due club e sette tesserati delle due società per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale del match valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone ‘B’ della stagione sportiva 2012/13. Al club giallorosso è stato inflitto 1 punto di penalizzazione “per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017” ai propri tesserati. Inibito inoltre il legale rappresentante del club all’epoca dei fatti Ambra Cosentino (3 mesi).
Prosciolto il Rende e il Presindente Coscarella
Prosciolti il Rende ed il legale rappresentante Fabio Coscarella (“perché il fatto non costituisce violazione”) relativamente alla vicenda legata alla segnalazione del Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina sulla presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27 luglio 2017. Per il Tribunale non solo la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27/07/2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta, ma soprattutto – scrive nella sentenza – se è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo conferimento dell’incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all’accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella.
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